Vittoria dell’ADOC sulla
restituzione dell’indennità di accompagnamento in seguito a ricovero
ospedaliero: prima importante sentenza di accoglimento.
Dopo l'intensa attività messa in campo con il coinvolgimento della Prefettura e dell'INPS ...la sentenza del tribunale
Nei primi mesi del
2014 erano stati numerosi i cittadini che avevano richiesto assistenza allo
sportello provinciale dell’ADOC relativamente a richieste di rimborso, per
svariate migliaia di euro, avanzate dall’INPS nei confronti di soggetti
ricoverati c/o le locali strutture ospedaliere.
Nello specifico
l’INPS richiedeva ai pazienti la restituzione di ratei d’indennità sul
presupposto dell’incompatibilità tra l’erogazione del beneficio e l’assistenza
sanitaria erogata dai diversi nosocomi.
Trattasi, in buona
sostanza, della condizione in cui un malato già percettore di una indennità di
accompagnamento poiché, ad esempio, invalido totale, si trovi ad essere nel
contempo ricoverato in Ospedale per ulteriori patologie.
Sul punto erano già
intervenuti gli Avv.ti ELIA e MASI dell’Adoc di Brindisi i quali, già da subito,
avevano affermato il paradosso di tale situazione fattuale confermando la
concreta possibilità di ricorrere avverso tali provvedimenti.
Ed infatti, a
distanza di circa un anno, il Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro ha emesso
la recente sentenza n° 1369/15 del 17 settembre 2015 che ha pienamente
condiviso le doglianze sollevate dai legali dell’Adoc.
In particolare, il
Giudice ha affermato testualmente che “la
prova testimoniale raccolta nel corso del giudizio ha evidenziato come la
necessità di assistenza della ricorrente alla quale hanno fatto fronte i
familiari, fosse tale da non poter essere soddisfatta integralmente ed
adeguatamente dal servizio prestato all’interno della struttura ospedaliera. In
conclusione, l’esclusione della provvidenza in questione, per gli “invalidi
civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”, non va riconnessa al
semplice fatto della degenza gratuita nella struttura di ricovero, bensì va
riconnessa alla nozione di “ricovero” per lunga degenza e terapie riabilitative,
secondo la “ratio” della normativa, richiamata dalla Corte Costituzionale, che
offre valido argomento interpretativo della normativa stessa”.
Come emerge dalla
sentenza, determinante è stata la testimonianza richiesta dai legali
nell’ambito della fase istruttoria e resa dai parenti dei ricoverati.
In altre parole, i
cittadini non dovranno più restituire tali somme all’Inps che, peraltro, è
stato condannato – nella sentenza richiamata – al pagamento delle spese legali.
L’ADOC nel sottolineare l’importanza che la sentenza
assume per migliaia di cittadini residenti sul territorio nazionale tiene a ricordare
anche l’intensa attività svolta in Prefettura, con esiti positivi, al fine di preservare
i destinatari dei provvedimenti anche dal reato di natura penale.
Pertanto, qualora
dovessero pervenire richieste di pagamento da parte dell’Inps e/o della
Prefettura si ricorda che l’ufficio legale dell’ADOC di Brindisi è a
disposizione dei cittadini che hanno bisogno di assistenza nei giorni di
Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Per
informazioni e contatti telefonare al 349 0733840 o inviare una e mail all’indirizzo
brindisi@adocpuglia.it
Avv. Masi Marco & Elia Marco |
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