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giovedì 18 febbraio 2016

AVVISI PAGAMENTO ARNEO ... COME TUTELARSI!!!


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In questi giorni migliaia di cittadini si sono visti recapitare avvisi di pagamento inviati da Soget Spa (società concessionaria del servizio di riscossione) nell’interesse del Consorzio di bonifica dell’Arneo con i quali si invita al pagamento di Tributi richiesti a fronte di attività che il Consorzio pretende avere effettuato.
Nel sollecito di pagamento, il Concessionario avvisa che, decorsi infruttuosamente i termini assegnati, procederà con il recupero coattivo delle somme dovute.
L’Adoc Brindisi ha predisposto un modello di “istanza di annullamento in autotutela ed interpello” che potrà essere scaricato accedendo al sito o che potrà essere compilato presso le sedi Adoc qualora si preferisca essere assistiti da uno dei legali convenzionati con l’Associazione. E’ importante ricordare che il “ricorso per annullamento in autotutela” non sospende i termini assegnati per il pagamento e che, pertanto, il Consorzio ben potrà astenersi dal fornire riscontro e procedere con la successiva riscossione coattiva, notificando ingiunzioni che (se ritenute illegittime) dovranno essere impugnate entro ristrettissimi termini dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Senza volersi ora soffermare sull’operatività in questa fattispecie  dell’istituto del “reclamo/mediazione” che dal gennaio 2016 deve intendersi esteso a tutte le controversie, indipendentemente dall’Ente impositore,  si rammenta che il presupposto della obbligazione contributiva dovuta al Consorzio di Bonifica è costituito dal “beneficio specifico e diretto, comprovato e comprovabile” che il singolo immobile (terreno o fabbricato) riceve dalla esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica, beneficio che non può essere né presunto sulla base della semplice inclusione nel perimetro di bonifica e nel piano di contribuenza, né desunto in via indiretta dal beneficio ricevuto da altri immobili simili.  In assenza del vantaggio derivante dalle opere di bonifica (cui dovrebbe altresì conseguire un incremento di valore dell’immobile che risulti in evidente rapporto causale con le opere di bonifica e relativa manutenzione eseguite) rende illegittima la pretesa. L’onere di provare l’esistenza della pretesa contributiva è a carico e cura dell’Ente impositore e deve effettuarsi prima di procedere all’applicazione ed alla quantificazione del contributo La stessa legislazione regionale (L. R. n. 4 del 07/03/03) prevede che : << I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica.>>;  l’art. 3 della L. R. n.12 del 21/06/11 prevede, altresì,  che il Piano annuale di riparto della spesa posta a carico dei contribuenti venga elaborato in base agli indici di “effettivo beneficio” definito dai nuovi piani di Classifica e redatto sulla base di uno schema predisposto dal competente Servizio Regionale, imponendo al Consorzio l’indicazione specifica, nei propri avvisi, della <<motivazione del tipo di beneficio>> .
La pioggia di “solleciti di pagamento” per contributi pretesi dal Consorzio di Bonifica dell’Arneo, che la mera assenza di  qualunque concreta indicazione in ordine alle opere effettivamente eseguite e di qualsivoglia congrua motivazione sarebbe sufficiente a ritenere illegittimi, si presta a censure sul piano della legittimità, sul piano della fondatezza e sul piano dell’opportunità ed ha sollevato  dubbi in ordine alla correttezza dell’esercizio della potestà impositiva che impongono al Consorzio un contegno di minore arbitrarietà ed alla Regione ed agli Enti locali un urgente intervento a difesa dei contribuenti, accanto ai quali non mancherà, come sempre, di scendere in campo l’Adoc Brindisi. Intanto si informano i cittadini che per consulenza ed assistenza possono recarsi presso la sede provinciale sita in Corso Umberto I°, 85 dal Lunedì al Venerdì dalle 17.30 alle 19.00. Per informazioni e contatti brindisi@adocpuglia.it  www.adocbrindisi.it  S.O.S. ADOC 3490733840 – 0831 523572.  A breve si renderanno note le date degli incontri pubblici da tenersi sul territorio provinciale al fine di informare i cittadini sulle loro tutele. 



Brindisi li,  19 Febbraio  2016   

                                                             La Responsabile Ufficio Legale ADOC

                Avv. Leo Marina 



Istanza di annullamento in autotutela ed interpello*
* il “ricorso per annullamento in autotutela” non sospende i termini assegnati per il pagamento, pertanto, il Consorzio potrà astenersi dal fornire riscontro e procedere con la successiva riscossione coattiva, notificando ingiunzioni che (se ritenute illegittime) dovranno essere impugnate entro ristrettissimi termini dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.

 Spett.Le
Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo
 Via XX Settembre, 69
73048 - Nardò (LE)


Spett.Le
SO.G.E.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.P.A.
Via Venezia n° 49
65121 – Pescara (PE)

Trasmissione a mezzo Pec all’indirizzo: areaamministrativa.arneo.nardo@pec.rupar.puglia.it
Trasmissione a mezzo Pec all’indirizzo: amministrazione.sogetspa@pec.it
Ovvero trasmissione a mezzo Raccomandata A/R
Istanza di annullamento in autotutela e contestuale
Interpello ex art. 11  L. n. 212/2000 come mod. da D. Lgs. N. 156/2015
relativa all’avviso di pagamento n° __________________________________ del _____________.
Il/la sottoscritto/a _______________________________, nato/a a _________________________, il________________, residente in ___________________________, alla Via _________________________________, C.F.  _________________________________,
PREMESSO CHE
– ha ricevuto l’Avviso di Pagamento indicato in oggetto del Consorzio di Bonifica dell’Arneo relativo al pagamento della somma di € _____________________ a titolo di contributo di bonifica per terreni/fabbricati;
– lo scrivente, in qualità di proprietario degli immobili aventi i seguenti estremi catastali:
___________________________________________________________________________________
-_________________________________________________________________________________
contesta la legittimità dell’intimata disposizione di pagamento in quanto non risulta che il Consorzio in indirizzo ad oggi abbia eseguito opere di bonifica e miglioramento fondiario dai quali detti terreni/fabbricati hanno tratto un beneficio diretto e specifico nè un possibile aumento del valore monetario degli stessi;
– lo scrivente, inoltre, rileva come unanime giurisprudenza di legittimità e di merito chiarisce che, nella specie,  il presupposto della obbligazione contributiva è costituito dal beneficio specifico e diretto che il singolo immobile (terreno o fabbricato) riceve dalla esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica, beneficio che non può essere né presunto sulla base della semplice inclusione nel perimetro di bonifica e nel piano di contribuenza, né desunto in via indiretta dal beneficio ricevuto da altri immobili simili.  Il vantaggio derivante dalle opere di bonifica deve essere diretto e specifico e comprovato, conseguito e conseguibile a causa della bonifica stessa (Cass. Sezioni Unite 6/2/84 n. 877 e Cons. di Stato 1984 n. 501) e l’assenza di uno dei due presupposti rende illegittima la pretesa;
- Occorre, inoltre, rammentare che l’onere di provare l’esistenza della pretesa contributiva è a carico e cura dell’ente impositore e deve effettuarsi prima di procedere all’applicazione ed alla quantificazione del contributo (Cass. Sez. V Sent. del 29/09/2004 n. 19509- Commissione Tributaria Regionale del Lazio sez. X n. 57 del 19/04/2005);
–la stessa legislazione regionale ha accolto pienamente i principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità e puntualmente applicati dalla giurisprudenza di merito, sol che si consideri come la L. R. 07 marzo 2003, n. 4 preveda testualmente: << I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l'indice di contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadono le opere, le strutture e i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque.>>;
– l’art. 3 della Legge Regionale n.12 del 21 giugno 2011 avente come oggetto “Contributi di Bonifica”, ripreso dalla successiva Legge Regionale n. 4 del 13 marzo 2012, art. 17, co. 1, prevede, altresì,  che il Piano annuale di riparto della spesa posta a carico dei contribuenti venga elaborato in base agli indici di “effettivo beneficio” definito dai nuovi piani di Classifica e redatto sulla base di uno schema predisposto dal competente Servizio Regionale, imponendo al Consorzio l’indicazione specifica, nei propri avvisi, della <<motivazione del tipo di beneficio>> ;
Per effetto di quanto innanzi, il sottoscritto
INTERPELLA
il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo affinché fornisca nei termini di legge:
·         Puntuale e congrua motivazione e motivazione degli atti ;
·         Comunicazione scritta, circostanziata e motivata, delle opere di bonifica in virtù delle quali si ritiene di esercitare il potere impositivo nei confronti dello scrivente;
·         Gli estremi degli atti amministrativi dai quali, con riferimento all’immobile di proprietà dello scrivente ed oggetto della contribuzione contestata, risulti quantificato il vantaggio di tipo fondiario, diretto e specifico, dallo stesso conseguito per effetto delle opere che si pretendono eseguite, nonché la qualità, il costo e la data di effettuazione delle spese sostenute, le modalità di riparto;
E CHIEDE
 L’ANNULLAMENTO DELL’AVVISO DI PAGAMENTO
in epigrafe indicato, diffidando codesti Enti dal procedere con successivi atti impositivi e  di esazione.
Rimane in attesa di riscontro scritto in relazione alle formulate istanze entro i termini di legge.
Luogo___________________, data_______________

____________________________________

Statuto del Contribuente
Art. 11 L. n.212/2000   come mod. da art. 1 D. LGS. N. 156/2015
Diritto di interpello
1. Il contribuente puo' interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.
2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilita' per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non e' comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
5. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonche' in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

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