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martedì 10 gennaio 2017

La lettera inviata dall'ADOC per l'adozione “Linee guida per la refezione scolastica con pasto domestico”


Brindisi, 4/1/2017

drpu@postacert.istruzione.it 
Spett.le Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

uspbr@postacert.istruzione.it 
Spett.le Ufficio IV di AT


protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 
Spett.le ASL BRINDISI

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it 
Spett.le Comune di Brindisi

Spett.li

bric811008@pec.istruzione I.C. SANT’ELIA
bric812004@pec.istruzione.it I.C. SANTACHIARA
bric81600b@pec.istruzione.it I.C. PARADISO-TUTURANO
bric817007@pec.istruzione.it I.C. CASALE
brps09000v@pec.istruzione.it I.C. CAPPUCCINI
bric8100c@pec.istruzione.it I.C. BOZZANO
bric81300x@pec.istruzione.it I.C. COMMENDA
bric81400q@istruzione.it I.C. CENTRO 1
bric83500r@pec.istruzione.it I.C. CENTRO

Oggetto: Adozione “Linee guida per la refezione scolastica con pasto domestico”

Negli ultimi mesi si è molto parlato della questione “panino” o – per meglio dire – pasto da
casa in alternativa alla ristorazione scolastica.
Nella nostra città si sono verificati spiacevoli episodi che hanno indotto molti genitori a rivolgersi alla nostra Associazione per veder riconoscere il diritto delle famiglie e degli alunni a poter consumare un pasto domestico a scuola.
Diritto riconosciuto dal MIUR e da diversi Istituti Comprensivi che, nel rispetto delle linee guida indicate dalle ASL, hanno adottato il “Regolamento per il consumo del pasto da casa”.
Ripercorriamo le tappe della vicenda.
Nell’anno scolastico 2014/2015 59 famiglie si rivolsero al Tribunale di Torino affinché venisse riconosciuto il diritto dei propri figli a consumare a scuola il pasto portato da casa e, di conseguenza, la possibilità di non usufruire del servizio mensa offerto dal Comune di Torino.
Principio confermato con la sentenza n. 1049/2016 del Tribunale di Torino con la quale viene sancito il diritto degli alunni al consumo presso gli istituti scolastici del pasto domestico.
Per questo non si può considerare tale sentenza una vittoria delle sole famiglie ricorrenti, ma è una vittoria di tutti i bambini: la possibilità, il diritto di poter scegliere!
Portare da casa il pasto da consumare a scuola è un diritto.
Il Tribunale di Torino ha, infatti, rigettato il reclamo del Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza che aveva riconosciuto il diritto di consumare a scuola il pasto portato da casa.
Secondo il Tribunale di Torino il reclamo presentato dal Miur "è infondato".
Le considerazioni delle Amministrazioni reclamanti - si legge, tra l'altro, nell'ordinanza - non appaiono al Collegio idonee a scalfire il ragionamento del primo giudice, ne' a consentire una diversa ricostruzione del quadro normativo che neghi al genitore dell'alunno iscritto al tempo pieno (della scuola primaria) la facoltà di scegliere, per il proprio figlio, tra il servizio di refezione offerto dal Comune e la consumazione a scuola, durante l'orario del pranzo, di un pasto preparato a casa: evidentemente sotto la propria responsabilità. Ed ancora: "il diritto allo studio è riconosciuto dall'art. 34 Cost., che lo declina, in primo luogo, attraverso la previsione di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione inferiore per almeno 8 anni. La gratuità dell'istruzione è un principio assoluto e in alcun modo relazionato al reddito dei soggetti che devono fruirne. E' quindi evidente che subordinare il diritto allo studio all'adesione a servizi a pagamento viola il dettato costituzionale".
"Ferma restando la possibilità di uscire accompagnato all'ora di pranzo e rientrare per la ripresa pomeridiana delle lezioni - si dice ancora - il diritto dell'alunno a “tempo pieno” di partecipare al 'tempo mensa e dopo mensa' a scuola non può essere negato, ne' subordinato all'adesione a un servizio a pagamento, come quello di refezione". Si evidenzia in un altro punto dell'ordinanza - che “l'unica alternativa ragionevolmente praticabile, rispettosa sia dell'art. 34 Cost. sia dei dati emergenti dalle fonti di legge e ministeriali, consiste nel consentire agli alunni del "tempo pieno" che non aderiscono al servizio di refezione comunale di consumare a scuola un pasto domestico, ossia preparato a casa".
I giudici, dunque, relativamente all'organizzazione dei pasti, tra chi usufruisce del servizio
mensa e chi del pranzo portato da casa, spiegano che "l'utilizzo dello stesso refettorio, se questa è la scelta organizzativa dell'istituto scolastico, da parte di utenti diversi - quelli che utilizzano il servizio di refezione e quelli che consumano il pasto domestico - può rendere opportuno stabilire regole di coesistenza: regole che hanno anche, e soprattutto, la funzione di mantenere chiarezza sull'ambito entro cui la ditta appaltatrice del servizio può essere chiamata a rispondere per il cibo somministrato in mensa". "Va dunque ricordato - si afferma infine - che il 'tempo mensa e dopo mensa' è parte dell'offerta formativa ed è un momento di sviluppo della personalità, valorizzazione delle capacità relazionali, educazione ai principi della civile convivenza. Valori formativi che devono essere preservati, per quanto possibile, dall'istituzione scolastica, pena la negazione del diritto che è stato qui accertato".
Il Tribunale di Torino ha centrato la propria decisione sul fatto che il servizio di refezione
scolastica è facoltativo, nel senso che né vi è un obbligo dell'Amministrazione di improntarlo, né vi è un obbligo del genitore di aderirvi.
Il Tribunale enuncia la natura del “tempo-mensa” come facente parte del “tempo-scuola”.
Peraltro, la stessa amministrazione intimata aveva esposto considerazioni tali da avvalorare
l'idea che sia oramai superata una nozione di educazione e di insegnamento che si limiti alla trasmissione di nozioni concettuali. Evidenziando come il tempo impiegato per consumare il pasto faccia parte del percorso educativo, e dunque del servizio di istruzione pubblica fornito (così nella sentenza: “Da tale premessa discende che il diritto all’istruzione primaria non corrisponde più al solo diritto di ricevere cognizioni, ma in modo più ampio al diritto di partecipare al complessivo progetto educativo e formativo che il servizio scolastico deve fornire nell’ambito del “tempo scuola” in tutte le sue componenti e non soltanto a quelle di tipo strettamente didattico. Avuto, in particolare, riguardo alla funzione del “tempo mensa” deve, dunque, ritenersi -disattendendo la conclusione cui è giunto il Tribunale- che il permanere presso la scuola nell’orario della mensa costituisca un diritto soggettivo perfetto proprio perché costituisce esercizio del diritto all’istruzione nel significato appena delineato.”)
La Corte d'Appello ha accertato il diritto vantato dagli alunni laddove nell’osservare che
sebbene, comunque, ciascun genitore potrebbe scegliere di non usufruirne (del servizio mensa) optando per l’orario strutturato sul “modulo” anziché per il tempo pieno ovvero prelevando il figlio da scuola durante il tempo della mensa per poi riaccompagnarlo successivamente, in tal modo verrebbe, però, ad essere leso il diritto di partecipare al “tempo mensa” quale segmento del complessivo progetto educativo ovvero –fruendo della refezione scolastica per necessità ed in assenza di alternativa- si trasformerebbe, come si è detto, il relativo servizio in servizio obbligatorio.”
Ma vi è di più.
La Corte d’Appello osserva come ricada in capo all’amministrazione stessa l’obbligo di dover dare attuazione al diritto accertato dal giudice civile, senza che esso giudice possa imporre specifici comportamenti all'amministrazione (pena, altrimenti, l'invasione nella sfera di attribuzioni del potere amministrativo). Da ciò l'implicita conseguenza che nei confronti di tale azione amministrativa le famiglie vantano una posizione di interesse legittimo in quanto tale tutelabile, se leso, innanzi al diverso giudice amministrativo.
In questa ottica sono molti gli interventi diretti a dare piena attuazione a tali principi e a garantire il pieno e libero diritto al consumo a scuola del pasto domestico, si veda la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte n. del Registro Ufficiale (U) 0011082 del 14/10/2016 e la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto n. del Registro Ufficiale
(U).002681 del 15/11/2016 nonchè i regolamenti scolastici per il consumo del pasto portato da casa adottati da numerosi istituti comprensivi, che seguono l’indirizzo segnato dalla richiamata sentenza della Corte d’Appello di Torino costituendo a livello nazionale dei precedenti significativi.
Si indicano quali precedenti i seguenti documenti:
- Regolamento per il consumo del pasto da casa – Consiglio di Istituto del 24/10/2016 delibera n.
56 – Istituto Comprensivo “G.Rodari” Brandizzo;
- Parere ASL TO3 del 09/09/2016;
- Nota Istituto Comprensivo Venaria 2 – Don Milani, Servizio di refezione scolastica con pasto portato da casa;
- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – decreto di costituzione Osservatorio pasto
domestico;
- Nota Ufficio scolastico Regionale Piemonte n. del Registro Ufficiale (U) 0011292 del
21/10/2016;
- Nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto n. del Registro Ufficiale (U).002681 del
15/11/2016;
- Istituto Comprensivo di Santena - Disposizioni organizzative del consumo del pasto domestico del 27/09/2016 ;
- Istituto Comprensivo T. Grossi - Treviglio (BG) – Regolamento refezione scolastica con pasto portato da casa;
- Nota del Dirigente – Direzione Area Servizi Educativi n. 13740/044 del 26/09/2016 – Città di Torino;
- Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria Bergamo – Indicazione per il pasto portato da casa.
Forte è la volontà dei genitori che si sono rivolti all’ADOC che vogliono esercitare il diritto
riconosciuto di far sì che i propri figli consumino il cibo portato da casa assieme ai compagni nel refettorio scolastico o in uno specifico spazio a ciò destinato e, quindi, di non avvalersi del servizio di refezione scolastica.
Come associazione condividiamo pienamente i principi espressi e posti alla base della
sentenza dell’Autorità Giudiziaria e, da parte nostra, non possiamo non difendere l’idea che il “tempo mensa” debba essere considerato a tutti gli effetti “tempo scuola”, diritto riconosciuto dalla prefata sentenza.
Il “tempo mensa” è il momento della socializzazione, dell’educazione alimentare, della
prevenzione, attraverso il cibo, di alcune patologie; è il momento in cui tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche della famiglia, possono accedere ad un pasto, dal punto di vista nutrizionale, equilibrato e di qualità; è uno dei possibili modi per costruire inclusione.
Pertanto, si chiede che tutte le scuole di Brindisi mettano a disposizione degli alunni uno spazio, un luogo dove gli stessi possano liberamente consumare il cibo portato da casa.
E’ necessario, per questo motivo, che il MIUR dia disposizioni precise alle Scuole affinché le famiglie e gli alunni possano decidere di esercitare liberamente e senza impedimenti la possibilità di poter usufruire del pasto domestico.
A tal riguardo, si rammenta da un lato che il servizio di refezione scolastica non è obbligatorio e dall’altro che il “tempo mensa”, il tempo impiegato per la pausa del pranzo, fa parte del “tempo-scuola” e che, pertanto, i genitori che decidono di non volersi avvalere del servizio di refezione scolastica non possono essere obbligati a rinunciare a parte dell'istruzione né, d’altra parte appare concepibile la possibilità di lasciare digiuni i bambini durante il pranzo perché non è concesso di portare cibo a scuola né tampoco di vigilarli mentre pranzano in un luogo diverso dal refettorio scolastico, spesso nel giardino della scuola o nelle macchine dei genitori.
Si ricorda, peraltro, che l’attività di preparazione alimentare autogestita è un’attività non soggetta alle imposizioni delle vigenti normative in materia di igiene dei prodotti alimentari e delle imprese alimentari e i relativi controlli ufficiali (Reg. C.E. n. 178/2004, C.E. n. 852/2004 e n. 882/2004), a forme di autorizzazione sanitaria né a forme di controlli sanitari e ricade completamente sotto la sfera di responsabilità dei genitori dell’alunno.
Premesso quanto innanzi, stante la volontà espressa dalle famiglie, di cui l’ADOC si fa portavoce, di esercitare il diritto accertato e riconosciuto dall’Autorità Giurisdizionale (Corte d’Appello di Torino, sentenza n. 1049 del 21/06/2016 e Tribunale di Torino, ordinanza n. 22390 del 9/9/2016) ed in attuazione di quanto in esse previsto nel punto in cui si demanda alla responsabilità organizzativa di ciascuna istituzione scolastica relativamente all’istituzione e regolamentazione del pasto domestico, con la presente si chiede che ciascun Istituto Comprensivo si compiaccia disporre e adottare un “regolamento per il consumo del pasto da casa” disciplinando le regole e disponendo regole di coesistenza e non reciproca esclusione nel rispetto dei diritti di tutti gli alunni e le alunne.
Per l’effetto, si invita l’Ufficio Scolastico Regionale a voler adottare delle linee operative per l’attuazione della refezione scolastica con il pasto portato da casa affinchè ogni Istituto Comprensivo possa uniformarsi nell’adozione del predetto Regolamento.
Si invita la ASL di Brindisi – Dipartimento di Prevenzione e Protezione –servizio igiene alimenti a voler fornire indicazioni igienico-sanitarie in merito al consumo in ambiente scolastico di alimenti forniti dalle famiglie in sostituzione della refezione scolastica.
Al fine di garantire il predetto servizio si invita il Comune di Brindisi a voler effettuare presso ogni Istituto Comprensivo ove si svolge l’orario scolastico a tempo pieno un sopralluogo o controllo onde individuare uno spazio specifico per il consumo del pasto domestico all’interno della Scuola.
Certi che la presente richiesta trova negli interlocutori naturali una condivisione di intenti e una comune volontà diretta alla regolamentazione di un servizio che può e deve essere offerto a tutti gli alunni ed alunne che ne facciano richiesta, ed in attesa di poter leggere gli adottandi “REGOLAMENTI PER IL CONSUMO DEL PASTO DA CASA”, si inviano molti cordiali saluti.


                                                                                             Il Presidente ADOC
                                                                                             Provinciale di Brindisi
                                                                                                Giuseppe Zippo

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