Il 22 ottobre 2016, il Governo ha
emanato il decreto-legge n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia
fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 il 24 ottobre 2016 ed
entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Detto decreto,
collegato alla Legge di Bilancio 2017, contiene una serie di disposizioni e,
tra le più significative che interessano i consumatori, troviamo:
-La soppressione di Equitalia
L’art. 1 del D.l. n. 193/2016 stabilisce che a
decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia, sono
cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte.
A partire dalla
stessa data, l’attività di riscossione nazionale sarà attribuita all’Agenzia
delle Entrate e sarà svolta da un ente pubblico economico, denominato “Agenzia
delle entrate - Riscossione”.
-La rottamazione
delle cartelle esattoriali (definizione agevolata).
Come conseguenza
della soppressione di Equitalia, l’art. 6
del D.l. n. 193/2016 dispone, per i ruoli affidati all’ente di riscossione
relativi alle imposte (IRPEF, IRAP,
IRES), tributi, l’IVA (esclusa la tassa sul valore aggiunto
riscossa all’importazione), contributi
previdenziali e assistenziali (INPS
e INAIL), e solo in parte alle multe stradali (per le violazioni al codice della strada lo sconto riguarda
solo gli interessi e non anche la sanzione), emessi dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015, che i debitori che aderiranno alla procedura per la rottamazione
dei ruoli dovranno pagare la sorte capitale, gli interessi per ritardata
iscrizione a ruolo, l’aggio esattoriale al 6% oltre alle spese per eventuali
procedure esecutive; ma saranno esonerati dal pagamento delle sanzioni,
degli interessi di mora ed interessi di dilazione.
Le somme dovute
potranno essere pagate in unica soluzione o dilazionate in massimo quattro rate,
sulle quali saranno dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo. In caso
di pagamento rateale, le prime due rate saranno pari ad 1/3 ciascuna della
somma complessiva dovuta, mentre la terza e la quarta saranno pari ad 1/6
ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017
e 15 marzo 2018.
Il contribuente che vorrà usufruire dello sconto, dovrà presentare
un’istanza ad Equitalia, a pena di inammissibilità, entro il
23 gennaio 2017 (90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, atteso che
il 22 gennaio cade di domenica), utilizzando apposito modulo che Equitalia
pubblicherà entro il 07 novembre 2016.
Una volta redatta la richiesta, sarà l’agente della riscossione a
comunicare ai contribuenti, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto
(ossia entro il 24 aprile 2017), l’ammontare complessivo della somma
dovuta, l’importo delle eventuali singole rate, il giorno ed il mese di
scadenza di ciascuna.
Si precisa che una o più rate non pagate determina la decadenza
della rottamazione del ruolo.
Le altre novità introdotte dal
richiamato decreto legge n. 193/2016 attengono alle diverse disposizioni
finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, soprattutto in materia di
Iva (art. 4), con l’introduzione per
i professionisti dell’obbligo di presentazione a cadenza trimestrale dei dati
delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche Iva; nonché
alla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria
(art. 7) in base alla quale i
contribuenti possono regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti
all’estero e gli imponibili di fonte italiana, beneficiando di una riduzione
delle sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.
Dott.ssa Annachiara Rosato
ADOC Brindisi
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