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sabato 29 ottobre 2016

SOPPRESSIONE EQUITALIA: LE NOVITÁ PIÚ IMPORTANTI DEL DECRETO FISCALE N. 193/2016

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Il 22 ottobre 2016, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 193, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249 il 24 ottobre 2016 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Detto decreto, collegato alla Legge di Bilancio 2017, contiene una serie di disposizioni e, tra le più significative che interessano i consumatori, troviamo:
-La soppressione di Equitalia
L’art. 1 del D.l. n. 193/2016 stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia, sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte.
A partire dalla stessa data, l’attività di riscossione nazionale sarà attribuita all’Agenzia delle Entrate e sarà svolta da un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle entrate - Riscossione”.
-La rottamazione delle cartelle esattoriali (definizione agevolata).
Come conseguenza della soppressione di Equitalia, l’art. 6 del D.l. n. 193/2016 dispone, per i ruoli affidati all’ente di riscossione relativi alle imposte (IRPEF, IRAP, IRES)tributi, l’IVA (esclusa la tassa sul valore aggiunto riscossa all’importazione), contributi previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL), e solo in parte alle multe stradali (per le violazioni al codice della strada lo sconto riguarda solo gli interessi e non anche la sanzione), emessi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, che i debitori che aderiranno alla procedura per la rottamazione dei ruoli dovranno pagare la sorte capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, l’aggio esattoriale al 6% oltre alle spese per eventuali procedure esecutive; ma saranno esonerati dal pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora ed interessi di dilazione.
Le somme dovute potranno essere pagate in unica soluzione o dilazionate in massimo quattro rate, sulle quali saranno dovuti gli interessi nella misura del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale, le prime due rate saranno pari ad 1/3 ciascuna della somma complessiva dovuta, mentre la terza e la quarta saranno pari ad 1/6 ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017 e 15 marzo 2018.
Il contribuente che vorrà usufruire dello sconto, dovrà presentare un’istanza ad Equitalia, a pena di inammissibilità, entro il 23 gennaio 2017 (90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, atteso che il 22 gennaio cade di domenica), utilizzando apposito modulo che Equitalia pubblicherà entro il 07 novembre 2016.
Una volta redatta la richiesta, sarà l’agente della riscossione a comunicare ai contribuenti, entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto (ossia entro il 24 aprile 2017), l’ammontare complessivo della somma dovuta, l’importo delle eventuali singole rate, il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna.
Si precisa che una o più rate non pagate determina la decadenza della rottamazione del ruolo.

Le altre novità introdotte dal richiamato decreto legge n. 193/2016 attengono alle diverse disposizioni finalizzate al recupero dell’evasione fiscale, soprattutto in materia di Iva (art. 4), con l’introduzione per i professionisti dell’obbligo di presentazione a cadenza trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle liquidazioni periodiche Iva; nonché alla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (art. 7) in base alla quale i contribuenti possono regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti all’estero e gli imponibili di fonte italiana, beneficiando di una riduzione delle sanzioni previste per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale.



Dott.ssa Annachiara Rosato
         ADOC Brindisi

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