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domenica 1 dicembre 2013

Solleciti per recupero crediti, Garante Privacy: limiti a telefonate preregistrate


                            

Chi tratta dati personali nell’attività di recupero crediti deve astenersi dal comunicare a soggetti estranei informazioni sulla posizione debitoria dell’interessato. Perciò attenzione ai solleciti preregistrati: una banca non può fare recupero crediti attraverso telefonate senza operatore e preregistrate, a meno che non sia in grado di garantire, con accorgimenti tecnici, che le comunicazioni giungano solo al destinatario o a persone autorizzate. Lo ha stabilito il Garante Privacy.
L’Autorità è intervenuta in favore di un cittadino, titolare di un contratto di finanziamento con una banca, che aveva segnalato di aver ricevuto dall’istituto di credito telefonate preregistrate con solleciti di pagamento. Secondo l’interessato il sistema era lesivo della riservatezza e della dignità perché, anche involontariamente, le comunicazioni potevano essere ascoltate da persone che non avevano alcun diritto a conoscere informazioni sul finanziamento. Secondo la banca, invece, le comunicazioni erano solo messaggi di presentazione che davano al destinatario, previa identificazione, la possibilità di scegliere fra diverse opzioni che si potevano selezionare dalla tastiera.
Il Garante ha però scoperto che il sistema usato dalla banca per il recupero crediti non garantiva affatto l’accertamento dell’identità di chi rispondeva alla chiamata, esponendo così l’interessato a una possibile violazione della riservatezza nel caso le informazioni venissero conosciute da altri. Il trattamento dei dati è stato dunque considerato illecito e vietato.
Come si legge nell’odierna newsletter, il Garante ricorda che “chiunque effettui un trattamento di dati personali nell’ambito di un’attività di recupero crediti deve ‘astenersi dal comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi (familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) rispetto al debitore informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato’”. Se la banca vuole continuare a usare forme di comunicazioni automatiche, ha stabilito l’Autorità, deve adottare accorgimenti tecnici adeguati e basati su forme di autenticazione, come ad esempio l’uso del codice del contratto da digitare sull’apparecchio telefonico per poter ascoltare le comunicazioni preregistrate.

                                                                                                          Fonte Help Consumatori

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