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giovedì 24 maggio 2012

Chiarimenti Agenzia Entrate: avvisi bonari non impugnabili



L’Agenzia delle Entrate interviene per fare chiarezza sulla questione dell’impugnabilità degli avvisi bonari. Una recente sentenza della Cassazione, depositata l’11 maggio scorso, ha modificato il proprio orientamento considerando l’impugnabilità dell’avviso bonario.
Ma l’Agenzia delle Entrate  conferma la propria adesione all’orientamento prevalente della giurisprudenza, ribadito dalle sentenze a Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU.) n.16293/2007 e n.16428/2007, secondo cui è esclusa l’impugnabilità degli avvisi bonari, con i quali si invitano i contribuenti a fornire eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di liquidazione delle dichiarazioni.
“L’emanazione della sentenza della Corte di Cassazione n.7344/2012 – si legge in una nota dell’Agenzia delle Entrate – di per sé non giustificherebbe un’eventuale modifica dell’orientamento fin qui costantemente tenuto dall’Agenzia. Gli Uffici continueranno a sostenere l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari. La tutela giudiziale delle ragioni del contribuente potrà comunque essere esercitata in sede di impugnazione del ruolo - continua la nota - solo con la notifica della cartella di pagamento, infatti, l’effettiva pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente. Coerentemente con questo orientamento, gli Uffici dell’Agenzia si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario”.

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