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giovedì 26 gennaio 2012

SHOPPER BIO: NUOVE NORME IN VISTA!!!




Sulla Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio è stato pubblicato il DL 25 Gennaio 2012 n.2 "Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale" che all’articolo 2 riporta la norma sui bioshopper.
Il provvedimento indica i criteri per la biodegradabilità, con un esplicito riferimento alla norma UNI EN 13432:2002, mettendo così fuori gioco gli additivi oxo-biodegradabili, specifica gli spessori oltre i quali il sacchetto è considerato riutilizzabile, quindi escluso dal divieto (200 micron per i sacchetti destinati a usi alimentari, 100 micron negli altri casi) e fissa le sanzioni per i contravventori, che decorreranno però dal 31 luglio 2012.
Pubblichiamo di seguito il testo dell’articolo 2, come riportato nella bozza.
<< Articolo 2 (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell’ambiente) 1. Il termine previsto dell’articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l’asporto merci, è prorogato fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l’asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l’asporto destinati all’uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l’asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato di concerto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell’Unione Europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. In conformità al principio «chi inquina paga» sancito dall’articolo 174, comma 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all’articolo 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazionihe ed integrazioni, la commercializzazione dei sacchi per l’asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato di concerto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’ asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.



Fonte Polimerica

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