La disavventura che vede
coinvolti in queste ore, loro malgrado,
centinaia di passeggeri del traghetto Vastervik della European Management
Maritime Company, bloccati nel porto di Kerkyra, è inaccettabile. Ancora una
volta un collegamento dal porto di Brindisi per il porto ellenico subisce
guasti o avarie determinando disagi e
danni incalcolabili ai passeggeri che dopo mesi di lavoro attendono l’estate
per trascorrere qualche giorno di vacanza. Un danno di immagine anche per l’infrastruttura
portuale brindisina alle prese con una pressante richiesta di rilancio del
traffico passeggeri. E’ trascorso poco più di un anno dalle disavventure della
Larks della compagnia Egnatia Seaway che dopo ritardi e cancellazione di
collegamenti scomparve nel nulla disattendendo le legittime aspettative dei
passeggeri. La storia sembra ripetersi, speriamo non con lo stesso epilogo. Se
fossero confermate le notizie di stampa e che circolano sui social circa la
carenza di informazioni e di assistenza oltre
alle disagiate condizioni bordo c’è da stare allerta. Per quanto sopra accogliamo favorevolmente l’intervento
dell’onorevole Elisa Mariano che ha sollecitato organi istituzionali e di
controllo al fine di mitigare la situazione. Allo stato attuale non vi sono
notizie certe circa i tempi di soluzione delle cause del disservizio né tantomeno
dei tempi di rientro. Chiediamo visti i tempi di attesa come mai non si è
optato per la riprotezione dei passeggeri su altri vettori e se siano garantite
le condizioni igieniche – sanitarie a bordo considerata anche la presenza di
famiglie con bambini al seguito. L’ADOC rimanendo a disposizione di quanti vorranno
far valere i propri diritti sollecita un rientro dei passeggeri nei tempi e
nelle modalità più celeri per evitare ulteriori disagi.
Di seguito la guida dell’ADOC sui diritti dei
passeggeri nel trasporto marittimo
Sai che hai determinati diritti
quando viaggi in nave nell’Unione Europea?
Innanzitutto, non possono
applicarti una tariffa più elevata a causa della tua nazionalità o in base al
luogo di acquisto del biglietto.
In secondo luogo, hai una serie
di diritti anche quando le cose vanno male, ad esempio se non puoi imbarcarti a
causa di un ritardo o di una cancellazione e questi diritti si applicano se:
- lasci un porto dell’UE con
un qualsiasi vettore
- arrivi in un porto dell’UE
con un qualsiasi vettore
Queste regole non si
applicano:
- alle navi autorizzate a
trasportare meno di 13 passeggeri
- alle navi che hanno non più
di tre membri dell’equipaggio
- alle navi che coprono un
tragitto inferiore a 500 metri (solo andata)
- alla maggior parte delle
navi storiche
- alle navi per escursioni e
visite turistiche – se non sono attrezzate per il pernottamento o se il
soggiorno a bordo non supera i due pernottamenti.
CANCELLAZIONE O
RITARDO
Se il tuo servizio è stato cancellato o
è in ritardo, hai sempre diritto
a ricevere informazioni adeguate e tempestive sulla situazione durante l’attesa.
Se il servizio viene annullato o
la partenza viene ritardata di oltre 90 minuti, hai due opzioni:
- ottenere un rimborso del biglietto e, se necessario, il trasporto
gratuito verso il tuo punto di partenza iniziale – ad esempio se il
ritardo vanifica l’obiettivo del tuo viaggio
- chiedere di essere trasportato, in
condizioni analoghe, verso la tua destinazione finale alla prima opportunità e senza spese
aggiuntive.
Se la partenza viene ritardata di
oltre 90 minuti, nella maggior parte dei casi hai anche diritto:
- a pasti e bevande (proporzionalmente al tempo di attesa)
- a una sistemazione adeguata – se è previsto un pernottamento.
Se il tuo arrivo a destinazione è
ritardato di oltre un’ora, hai diritto a una compensazione economica. A seconda del ritardo, quest’ultima può ammontare
al 25% o al 50% del prezzo del biglietto.
Non hai diritto alla
compensazione se il ritardo è dovuto a condizioni metereologiche avverse o a una
catastrofe naturale.
RECLAMI
Se ritieni che i tuoi diritti non
sono stati rispettati, puoi inviare un reclamo al vettore, che dovrà risponderti entro due mesi dalla data
dell’evento. Quest’ultimo deve reagire entro un mese e darti una risposta
definitiva entro due mesi dal ricevimento del tuo reclamo.
Se non sei soddisfatto della
risposta, puoi contattare l’organismo nazionale competente.
INCIDENTI IN MARE
Se riporti delle lesioni a seguito di un incidente in mare, hai diritto a
una compensazione economica da parte del vettore o del suo assicuratore. In
caso di decesso, la compensazione
economica spetta ai tuoi successori.
Hai inoltre diritto a una
compensazione economica da parte del vettore se il tuo bagaglio, la
tua vettura o i tuoi effetti personali vengono smarriti o danneggiati in seguito ad un incidente in mare.
Se sei un passeggero a mobilità
ridotta, la compensazione economica per i danni alla sedia a rotelle o la
perdita della stessa o di altre attrezzature analoghe coprirà il costo
integrale della sostituzione o riparazione.
Hai diritto a ricevere un pagamento
anticipato dal vettore a
copertura delle esigenze immediate in caso di lesioni o morte causate
da:
- naufragio
- capovolgimento
- collisione
- incaglio
- esplosione o incendio a
bordo
- difetto della nave
RECLAMI
Puoi presentare una richiesta di
compensazione economica per qualsiasi perdita o danno subiti nel corso di un incidente
in mare presso un tribunale del paese:
- in cui il vettore ha la
propria sede operativa principale o sede permanente, o
- in cui si trova il tuo luogo di partenza o di arrivo, o
- in cui risiedi in via
permanente – se il vettore vi ha una
sede operativa e se è soggetto alla giurisdizione di tale paese, o
- in cui è stato stipulato
il contratto di viaggio – se il vettore vi ha una sede operativa e se è soggetto alla
giurisdizione di tale paese.
Se il tuo bagaglio è stato smarrito o danneggiato, informa per iscritto il vettore. La notifica va trasmessa idealmente appena
sbarchi o al momento della consegna del bagaglio. Per evitare di perdere il
diritto alla compensazione economica, devi informare il vettore al più tardi
entro 15 giorni dallo sbarco o dalla consegna del bagaglio.
In generale, devi presentare
denuncia al tribunale entro due anni dall’incidente. La data di inizio di questo periodo
può tuttavia variare a seconda della natura della perdita o del danno.
Brindisi li, 14 Agosto 2016
UFFICIO
STAMPA ADOC
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