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venerdì 12 agosto 2016

ARNEO: IL TESTO DELL' 'ESPOSTO INVIATO ALLA REGIONE PUGLIA FIRMATO DA ADOC ED I COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE


Risultati immagini per CONSORZIO BONIFICA ARNEO





Al Signor
Presidente
della Regione Puglia Michele Emiliano

Ai Signori
Capigruppo  
del Consiglio Regionale della Puglia

Ai Signori
Assessori
Componenti la Giunta Regionale della Puglia




Al Signor
Presidente della Commissione d’Inchiesta
sui Consorzi di Bonifica

                     
ESPOSTO
CON RICHIESTA D' IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLE INGIUZIONI DI PAGAMENTO E RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, Consorzio di Bonifica Arneo: Esposto con richiesta di risposta scritta ed immediata sospensione delle ingiuzioni di pagamento notificate ai cittadini pugliesi per mancata riscossione del contributo di bonifica terreni e fabbricati 2014 ed opere irrigue 2012


I Sindaci dei Comuni di CUTROFIANO, COLLEPASSO, RUFFANO, PARABITA, TUGLIE, NEVIANO, ALEZIO, TAVIANO, MONTESANO SALENTINO, SANTA CESAREA TERME, ARADEO, SOLETO, STERNATIA, BOTRUGNO, NOCIGLIA, NARDO', MINERVINO DI LECCE tutti in PROVINCIA DI LECCE e le Associazioni dei Consumatori: LEGA CONSUMATORI Puglia, in persona del suo Responsabile Regionale, sig. Abramo Zecca, con sede in 73045 Leverano (LE) alla via Fontana n.56; ALTROCONSUMO, in persona del suo Segretario Generale, Sig.ra Luisa Crisigiovanni, con sede in 20159 Milano alla via Valassina n.22,  ADICONSUM - Sede Provinciale, in persona del suo legale rappresentante p.t., Sig. Lucio Paolo Guida, con sede in 73100 Lecce su Viale della Libertà 79,  ADOC Puglia, in persona del suo Presidente, Sig. Giuseppe Salamon, con sede in 70125  Bari, Corso De Gasperi Alcide n. 270/A, LA VOCE DEL CITTADINO in persona del suo legale rappresentante sig. Brancasi Giuseppe con sede in San Vito dei Normanni, significano e sottoscrivono quanto segue:
In data 26.07.2016 i Sindaci dei Comuni sub indicati di concerto con le Associazioni dei Consumatori, conseguentemente alla riunione tenutasi in Cutrofiano (LE) nella sala consiliare dello stesso Comune, al solo scopo di tutelare i propri cittadini ed associati,  hanno a maggioranza dato corso a tale Esposto allo scopo di sollecitare le autorità interessate alla risoluzione dell'annosa questione riguardante la notifica delle ingiunzioni di pagamento pervenute per la mancata riscossione del contributo per opere di bonifica di terreni e fabbricati 2014 ed opere irrigue 2012.
Durante siffatto consesso è emerso:
che con Delibera Commissariale 351/2015, veniva concesso con affidamento diretto alla SOGET Spa con sede in Pescara alla via Venezia n.49 la riscossione del contributo di bonifica codice 630 per l'anno 2014 (senza riferimento alcuno alla riscossione  opere irrigue 2012 codice 0648)
che la Convenzione tra SOGET Spa ed i Consorzi di Bonifica Arneo e Ugento Li Foggi al punto B. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA paragr.1. INGIUNZIONE FISCALE... prevedeva che la SOGET Spa non desse corso alla riscossione coattiva per le partite insolute, dopo la notifica del sollecito, di importo inferiore a 50 euro
che nella Delibera Commissariale 154/2016 - avente ad  oggetto la  rettifica ed integrazioni del programma annuale dei lavori pubblici dell'anno 2014 - in data 1 luglio 2016 veniva approvata una  modifica del programma annuale del 2014 per ulteriori interventi con un importo pari ad 1.615.238,00


PREMESSO CHE


- Il Consorzio di Bonifica " Ugento e Li Foggi " costituito con DPR 5-3-1958, a seguito di fusione dei Consorzi "Mammalie-Rotta-Capozza-Pali " costituito con DPR del 3-7-1957 e " Paludi Li Foggi " con DPR 30-7-1952 ed ampliato con DPR 13-3-1963, DPR 8-10-1969 e DPRP 27-1-1976 e con delibera della Giunta Regionale n. 4788 del 30-5-1980 e il Consorzio speciale per la di Bonifica di Arneo costituito con R.D. n. 1742 del 14/04/1927, successivamente ampliato nel 1971 con D.P.R. n. 836 del 5 marzo e con Delibere della Giunta Regionale n. 4785 e n. 4788 del 30 maggio 1980, assumendo anche la competenza territoriale sull’ex Comprensorio di bonifica denominato "Agro Brindisino" , sono Enti di Diritto Pubblico Economico.

- Esplicano funzioni e compiti che rivengono dal Regio Decreto n.215, in data 13.2.1933 (Legge Serpieri), dall'art.862 del Codice civile e dalla legge regionale n.54, emanata nel 1980. I suddetti Consorzi svolgono una funzione pubblica con l'affidamento in concessione di opere ricadenti nel comprensorio, progettate e realizzate dagli stessi Enti, con finanziamenti regionali o statali. In particolare, provvedono alla tutela del territorio e delle acque, alla difesa del suolo, all'irrigazione nell'ambito del comprensorio classificato di bonifica, alla salvaguardia dell'ambiente naturale e a fornire adeguata assistenza tecnica e amministrativa ai consorziati.
- La competenza in tema di bonifica, prima statale, è stata oggetto di trasferimento nella potestà delle Regioni ad opera del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 1114, che ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la bonifica integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di seconda categoria, e poi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 61615, che ha più massicciamente trasferito alle Regioni la gestione sistematica e programmatica del territorio e delle sue risorse.

PREMESSO INOLTRE CHE

- La prolifica produzione legislativa regionale, seguita al citato trasferimento della competenza sulla gestione del territorio dallo Stato alle Regioni, ha introdotto elementi di ulteriore novità nel panorama dei contributi consortili.
- L’art. 16 della Legge Regionale n. 04 del 07/03/2003(pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia dell’11 marzo 2003) ha dettato nuove disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di bonifica. In base a tale norma:
1. I Consorzi operanti nel territorio pugliese, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dovevano operare variazioni al proprio bilancio, prevedendo l’abbattimento del 30% della spesa corrente e riducendo, proporzionalmente, gli oneri di contribuenza;
2. I Consorzi dovevano adottare gli atti necessari alla riorganizzazione delle proprie funzioni, operando la ricognizione delle unità lavorative, con una dettagliata relazione su compiti ed obiettivi delle stesse unità, singole ed operative, individuate;
3. Infine i Consorzi di bonifica, con in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000, erano obbligati a riformulare gli stessi, rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano doveva stabilire i parametri per la quantificazione dei benefici e determinare l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
- In tal senso, peraltro, circa la correlazione diretta tra imposizione ed effettivi benefici, la normativa si è adeguata alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite (sentenza n. 9493 del 23/09/1998) e Sez. Tributaria (sentenza n. 7240 del 12/05/2003).
- La riformulazione del piano di contribuenza doveva avvenire di concerto con i Comuni nel cui ambito ricadevano le opere, le strutture, i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque.
- I Consorzi di bonifica erano tenuti a depositare gli ultimi tre bilanci consuntivi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, se non vi avessero provveduto, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, doveva provvedere alla nomina di un Commissario ad acta per assicurarne l'adempimento.
La successiva ed IMPORTANTE Legge Regionale n. 19 del 25/08/2003, in particolare l’art. 15 aveva stabilito:
1) un incremento di stanziamenti di euro 7 milioni 500 mila, quale concorso regionale nelle spese consortili in considerazione dei mancati introiti dei Consorzi di bonifica a seguito di quanto disposto dal succitato art. 16;
2) l’erogazione del suddetto finanziamento, in proporzione ai minori introiti subiti in relazione alla contribuenza, a titolo di anticipazione, subordinata alla presentazione da parte dei Consorzi di bonifica dei conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari 2002 e precedenti;
3) l’obbligo per i Consorzi di presentare, entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre 2003, i nuovi piani di contribuenza, ai sensi del succitato art. 16 ed in applicazione della successiva delibera esplicativa adottata dalla Giunta Regionale. Il suddetto termine del 31/10/2003 veniva poi prorogato eccezionalmente di trenta giorni, sino al 30/11/2003, come confermato dall’Assessore Regionale all’Agricoltura Nino Marmo;
4) Qualora i Consorzi di bonifica non avessero ottemperato a quanto sopra esposto, il Presidente della Giunta Regionale avrebbe dovuto disporre, con proprio provvedimento e su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, lo scioglimento degli organi amministrativi e la nomina di un Commissario presso l’ente inadempiente (art. 15, quarto comma, cit.).
5) la restituzione da parte dei Consorzi di bonifica delle somme anticipate dalla Regione Puglia: ad avvenuta riscossione dei futuri nuovi ruoli, da emettere sulla base di piani di contribuenza approvati preventivamente e così come previsti dall'articolo 16 della l.r. 4/2003.
- Scaduto il termine di proroga del 30/11/2003, gli Organi regionali sopra citati DOVEVANO immediatamente Commissariare i Consorzi di bonifica inadempienti, che non avessero presentato il nuovo piano di contribuenza di concerto con i Comuni di propria competenza.
- Con nota prot. n. 28/1792/SP dell’01 agosto 2003, infatti, l’Assessorato all’Agricoltura – Ufficio Bonifiche della Regione Puglia – imponeva ai Consorzi di far luogo alla immediata sospensione delle cartelle esattoriali 2003, con, in caso contrario, avvio della procedura di commissariamento;
- Con successiva nota n. 28/197 del 28/01/2004, indirizzata ai Presidenti dei Consorzi di bonifica, lo stesso Assessore all’Agricoltura, scriveva: “in relazione alle numerose segnalazioni da parte di Sindaci dei Comuni ricadenti nei comprensori dei Consorzi, della sottoposizione al concerto dei piani attualmente vigenti, che risultano essere, peraltro, provvisori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 16 del R.D. 215/1933 e dell’art. 10 L.R. n. 54/80, si diffidano i Consorzi in indirizzo, nelle more della riformulazione ed approvazione dei citati piani (art. 35 L.R. n.54/88), dall’emettere cartelle esattoriali afferenti il tributo 630 per l’anno 2003 e successivi”.
- Il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, in ossequio al combinato disposto della Legge Reg. 4/2003 e della Legge Reg. 19/2003, ha proceduto a redigere il nuovo Piano di Classifica approvato:
a) dal Consiglio dei delegati con deliberazione n. 8 del 30 ottobre 2003;
b) dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 820 del 3 giugno 2004;
c) dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 183 del 27 luglio 2004.
- Anche il Consorzio di Bonifica Arneo, in ossequio al combinato disposto della Legge Reg. 4/2003 e della Legge Reg. 19/2003, ha proceduto a redigere il nuovo Piano di Classifica approvato:
a) dal Consiglio dei delegati con deliberazione n. 5 del 29/10/2003;
b) dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 821 del 03/06/2004;
c) dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 184 del 27/07/2004.
- Avverso la deliberazione consortile e le citate deliberazioni regionali, diversi Comuni ricadenti nel comprensorio di bonifica del Consorzio hanno proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia –Lecce che - con sentenze dal n. 2952 al n. 2968 tutte del 20 aprile 2005 e con sentenza n. 3270 del 25 maggio 2005- ha annullato le deliberazioni adottate dal Consorzio, dalla Giunta e  dal Consiglio Regionale e, conseguentemente, annullato anche il Piano di Classifica. Le sentenze di annullamento del Piano di classifica sono state confermate in appello dal Consiglio di Stato. (Cons. Stato, sez. VI, sentenze dal n. 2038 al n. 2052 tutte del 13 aprile 2006).
- Il primo e principale effetto dell’annullamento del Piano di classifica è stata la mancata riscossione dei contributi consortili.
- L’art. 2 della legge regionale dell’11 agosto 2005, n. 8 ha poi disposto: “La Giunta regionale, per effetto delle sentenze pronunciate dall’Autorità giudiziaria amministrativa, è autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto tecnico dell’Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.” (comma 1) “Fino alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi sospendono le procedure relative alla richiesta all’utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributi 630.” (comma 3)
-La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1520 del 02/11/2005, ha così nominato per la riformulazione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggi l’avv. Ugo Patroni Griffi, Commissario ad acta, che, con nota del 13 ottobre 2006, ha rassegnato apposita Relazione riportante le risultanze finali del lavoro svolto in relazione all’incarico affidatogli. Per il particolare caso del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi, il Commissario ad acta ha espletato la concertazione con tutti i Comuni del comprensorio in Ugento, il giorno 21 aprile 2006 ed, in Lecce, nei giorni 26 maggio e 6 giugno 2006. Lo studio condotto dall’avv. Ugo Patroni Griffi non ha avuto alcun seguito.
- La Regione Puglia, in esecuzione dell’art. 27 del d.l. n. 244/2007 ha previsto la possibilità per le Regioni di procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ha approvato la Legge Regionale n.12 del 21 giugno 2011 dettando una disciplina straordinaria e stabilendo con l’articolo 1: “Al fine ... omissis ... di consentire, nelle more dell’approvazione della legge di riforma, l’emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta Regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e, su conforme deliberazione della Giunta regionale, lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario ...”(comma 1) “Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.” (comma 2)
- La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1483 del 04/07/2011, ha determinato lo scioglimento degli Organi del Consorzio di Bonifica; ha dichiarato la decadenza degli organi ordinari e, successivamente, con deliberazione n. 1484, in pari data, ha nominato il dott. Giuseppantonio Stanco, Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggi. Al Commissario è stato conferito l’incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri consortili ed alla redazione dei nuovi piani di classifica dei Consorzi commissariati, provvedendo entro il 31 dicembre 2011, alla ricognizione della situazione dei Consorzi.
- Per la redazione del nuovo Piano di classifica del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi il Commissario straordinario Regionale ha espletato apposita gara ad evidenza pubblica, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l’impresa Agricolsulting S.r.l., con sede in Roma, a fronte dell’importo di € 140.415, 87, al netto della rivalsa Iva, giusto contratto stipulato in data 29 dicembre 2011.
- La Società incaricata ha completato e consegnato il Piano di Classifica nel rispetto del termine contrattuale. Con deliberazione n. 124 del 20 aprile 2012 il Commissario straordinario ha adottato, in via provvisoria, il nuovo Piano di classifica e ne ha disposto la pubblicazione all’albo del Consorzio, nonché agli albi dei 78 Comuni facenti parte del comprensorio di bonifica, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26 aprile sino all’11 maggio. Il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi con deliberazione n. 277 del 22 ottobre 2011 ha approvato in via definitiva il Piano di classifica, trasmettendolo alla Regione per l’adozione delle definitive determinazioni. La Giunta Regionale con delibera 1149 del 2013 ha approvato, il Piano di classifica ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011.
- Per la redazione del nuovo Piano di classifica del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, il Commissario straordinario Regionale ha espletato apposita gara ad evidenza pubblica, a seguito della quale è risultata aggiudicataria l’impresa Agriconsulting S.r.l., con sede in Roma, a fronte dell’importo di €  112.396,35 oltre IVA, giusto contratto stipulato in data 29 dicembre 2011.
- Il piano è stato consegnato il 3 aprile 2012 e, successivamente, modificato a seguito di lievi osservazioni rilevate dai tecnici del Consorzio, per cui la versione definitiva è stata consegnata il 30 aprile 2012, quindi entro il termine contrattualmente previsto e, validata, in pari data, dal RUP. Con deliberazione n. 77 del 30.04.2012, il Commissario straordinario ha adottato, in via provvisoria, il piano di classifica e ne ha disposto la pubblicazione all’albo del Consorzio nonché agli albi dei 48 Comuni facenti parte del comprensorio consortile. Nell’avviso di pubblicazione si evidenziava che gli interessati potevano presentare osservazioni nel periodo di pubblicazione (15 gg.) e nei 15 giorni successivi, termine prorogato di ulteriori gg. 10. Il termine assegnato per le osservazioni non discendeva da previsione normativa ma veniva determinato per analogia con quanto previsto dall’art. 16 comma 5° L. R. 20/2001. Il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Arneo con deliberazione n. 197 del 18/10/2012 ha approvato in via definitiva il Piano di classifica, trasmettendolo alla Regione per l’adozione delle definitive determinazioni. La Giunta Regionale con delibera 1147 del 2013 ha approvato, il Piano di classifica ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011.
- La Regione Puglia con provvedimento 1785 del 06.08.2014 ha individuato e riperimetrato ai sensi dell’art.2 comma1 della L.R. 4/2012 i comprensori di bonifica
- Per effetto dell’art. 24 L.R. 37 del 01.08.2014 per l’anno 2014 i Consorzi di bonifica Commissariati sono stati autorizzati a sospendere la riscossione del tributo 630 relativo agli immobili urbani ricadenti nelle aree comunali ai sensi dell’art. 4 del dlgs 30 aprile 1992 n.285.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi della art. 2 della LEGGE REGIONALE 21 giugno 2011, n. 12“Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica:
“Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all’articolo 3, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica."

- ai sensi dell’Art. 3 LEGGE REGIONALE 21 giugno 2011, n. 12 “Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica:
“I proprietari di beni immobili, agricoli ed extra-agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all’articolo 4, dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica."

- ai sensi dell’art. 3 LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”:
 "Il Piano di bonifica individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al d.lgs. 152/ 2006 e s.m.i.. 5. Per ciascun intervento il Piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità, specificando la natura pubblica o privata dello stesso. 6. Il Piano di bonifica individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione. 7. Il Piano di bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell’ambiente naturale e all’individuazione degli immobili da salvaguardare."

- ai sensi dell’art. 18 LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 4“Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”
"Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire ad incrementarne o conservarne il relativo valore."

- ai sensi dell’art. 19 LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 4 “Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”
"Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque, gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica. Il contributo per lo scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato".

- ai sensi dell’art. 16 (Disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di Bonifica) della L. R.  n. 4/2003 <<I Consorzi di bonifica operanti nel territorio pugliese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono operare variazioni al proprio bilancio, prevedendo l’abbattimento del 30 per cento della spesa corrente e riducendo, proporzionalmente, gli oneri di contribuenza…I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti  dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e determina l’indice di contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i Comuni nel ci ambito ricadono le opere, le strutture ed i lavori di manutenzione del territorio e di regimazione delle acque>>


CONSIDERATO INOLTRE

- che il Regio Decreto 215/1933 chiarisce (art. 55) come i consorzi di bonifica NON siano coattivi. Secondo il medesimo articolo, la costituzione del Consorzio avviene “quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro”. Il Ministero (o anche la regione che la competenza normativa in materia) possono procedere d'ufficio (art.56) ma solo eccezionalmente "constatata la mancanza di iniziativa" e riconosciuta "la necessità e l'urgenza di provvedere a mezzo del Consorzio alla bonifica di un dato comprensorio";

- che sulla base di tale Piano di Classifica, nelle scorse settimane sono pervenuti, a tutti i proprietari di terreni e di fabbricati in area urbana ed extra-urbana e dai gestori del servizio idro-potabile che si trovino nel territorio regionale soggetto a bonifica, gli avvisi di pagamento per il contributo di bonifica 2014 e servizio irriguo 2012;
- che la deliberazione n. 1484 adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 4 luglio 2011, affidava al dott. Giuseppantonio STANCO le funzioni di Commissario Straordinario Unico ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l.r. n. 12 del 21 giugno 2011, con i compiti e le attribuzioni previsti dalla stessa legge nonché dalle deliberazioni di Giunta indicate;
- che il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 701 del 4 luglio 2011, nominava  il dott. Giuseppantonio STANCO, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011, Commissario straordinario Unico del Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo, del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia e del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi;
- che il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1129 del 29/12/2011, PROROGAVA, ai sensi del comma 8 dell’art. 1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011, fino al 31 dicembre 2012, al dott. Giuseppantonio STANCO, l’incarico di Commissario Straordinario Unico del Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo, del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia e del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi;
- che il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 24 del 23/01/2013, PROROGAVA, ai sensi comma 1 dell’art. 36 della legge regionale n. 45 del 28/12/2012, fino al 31 dicembre 2013, al dott. Giuseppantonio STANCO l’incarico di Commissario straordinario unico del Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo, del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia e del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi;
- che il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 21/01/2014, PROROGAVA ai sensi comma 4 dell’art. 42 della legge regionale n. 45 del 30/12/2013, fino al 31 dicembre 2014, al dott. Giuseppantonio STANCO l’incarico di Commissario straordinario unico del Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo, del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia e del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi;
-che il comma 4 dell’art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 23/12/2014, prevedeva: “In deroga a quanto disposto dal comma 8 dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, il Presidente della Giunta regionale, per le finalità indicate dal comma 3 del medesimo articolo 1, può prorogare l’attività del Commissario straordinario regionale, nominato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 3, della l.r. 12/2011, per un ulteriore termine massimo di dodici mesi”;
-che il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 20/01/2015, PROROGAVA, ai sensi comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 52 del 23/12/2014, fino al 31 dicembre 2015, al dott. Giuseppantonio STANCO l’incarico di Commissario Straordinario Unico del Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo, del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia e del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi;
- che con la nota assunta a protocollo del Gabinetto della Presidenza AOO-021 n. 0004669 del 3/9/2015, il Commissario Stanco COMUNICAVA la sua determinazione non revocabile di rimettere il mandato di Commissario Unico dei Consorzi di bonifica di Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggi;
- LA "CONTEMPORANEITA'" tra la comunicazione del Commissario Stanco della determinazione non revocabile di rimettere il mandato e l’inoltro ai Consorziati degli avvisi di sollecito di pagamento

RITENUTO CHE

- I Consorzi di bonifica sono Enti Pubblici Economici Non Commerciali con personalità giuridica pubblica. L’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 46/1999 sul riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, modificato dal D.L. n. 138/2002, stabilisce che “si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”.

- con Delibera Commissariale 351/2015 si dava incarico, con affidamento diretto alla SOGET Spa con sede in Pescara alla via Venezia n.49, alla riscossione del contributo per opere di bonifica terreni e fabbricati codice 630 relativo all'esercizio anno 2014, senza riferimento alcuno, alle opere irrigue 2012 codice 0648

- i rapporti tra il Consorzio e la SOGET spa ed i rispettivi impegni venivano regolati da quanto riportato nella menzionata Comunicazione/Convenzione di cui n. prot. 21438/2015 in data 27/11/2015 espressamente approvati e parte integrante del deliberato commissariale anzidetto;

- nella suddetta Comunicazione n. prot. 21438 del 27.11.2015 si prevedeva - al punto B. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA paragr. 1. INGIUZIONE FISCALE - che la SOGET Spa non avrebbe dato corso alla riscossione coattiva per le partite insolute, dopo la notifica del sollecito, per  importi inferiori ad euro 50;

- con Delibera Commissariale 154/2016 - avente ad oggetto la rettifica ed integrazioni del programma annuale dei lavori pubblici dell'anno 2014 - in data 01 luglio 2016 nella sede del Consorzio Arneo in Nardò, veniva approvata la modifica del programma annuale del 2014 per ulteriori interventi per un importo di 1.615.238,00;

- nella Delibera sub detta, in analogia con quanto previsto dalle precedenti deliberazioni commissariali ed orientamenti esaminati per emissione ruoli anno 2014, veniva privilegiata su un importo totale pari ad euro 3.124.635,00, una quota pari al 55% per opere di bonifica cioè euro 1.718.549,00 ed una IMPORTANTE QUOTA di euro 1.406.085,00 pari al 45% destinata ancora una volta a pseudo spese di funzionamento del Consorzio;

- con la Delibera sub detta in considerazione del finanziamento concesso dalla Regione ed anche in relazione al minore importo del ruolo emesso, si PREVEDEVA A POSTERIORI UNA MODIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 nel cui specchietto si riportavano opere che "RESTANO DA ESEGUIRE COME DA PROGRAMMA”  pari al 45,28 % e cioè euro 1.086.618,00, quasi L'INTERA QUOTA DESTINATA A COPRIRE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

- nella Delibera sub detta si riportavano, nello specchietto riassuntivo,  NUOVI INTERVENTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA 2014 pari al 22,03% euro 528.620,00;

 - nella Delibera sub detta NON POSSONO ESSERE PREVISTI NUOVI INTERVENTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA 2014, atteso che ad un bilancio già consuntivato non possono essere apportate modifiche solo PER GIUSTIFICARE LA ESISTENZA IN VITA DI QUEL RUOLO 2014;

- L’elenco delle opere da realizzare con i proventi del ruolo 2014 - nella Delibera sub detta e definite "OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA" - riporta interventi di manutenzione ORDINARIA che rientrano tra le spese di funzionamento dell'ENTE, non già e come è previsto per le Opere Pubbliche di Bonifica (Spese Straordinarie. Es: Costruzione di nuovi canali) fra le spese di INVESTIMENTO;

- nella Delibera sub detta, sussiste una illegittimità di fondo: L' ENTRATA PREVISTA DALLA RUSCOSSIONE DEL TRIBUTO, RISULTA MAGGIORE DELLA SPESA: CIO’ NON E’ ASSOLUTAMENTE POSSIBILE, in barba a tutte le regole basilari di bilancio. Quindi: il ruolo SE LEGITTIMAMENTE EMESSO, doveva essere commisurato alle spese previste in bilancio ed impegnate alla fine dell'esercizio.


RITENUTO INOLTRE CHE

in merito alla legittimità del contributo dovuto ai Consorzi di Bonifica esiste ampia giurisprudenza e

RICHIAMATI

a tal riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti indirizzi e le seguenti massime giurisprudenziali:
- la prova dell’esistenza di un beneficio generico risulta irrilevante quale giustificazione della pretesa contributiva consortile (C. Cass. n.8960/96).
Infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Sez. Un. n. 1501/1988; C. Cass. Sez. Un. n. 1396/1993; Sez. I n. 7754/1997; Sez. Un. n. 9493/1998 C. Cass. n.4337/2002), pur ammettendo la natura tributaria dei contributi, escludono del tutto la loro equiparabilità alle imposte (Corte Cost. n.26/1998). Secondo la citata giurisprudenza, il fondamento dei contributi consortili non è insito nella generica capacità contributiva dei cittadini, costituente invece la base del prelievo fiscale a sostegno della spesa pubblica, ma scaturisce esclusivamente dal concreto beneficio conseguito dagli immobili in forza del servizio erogato dal Consorzio. Pertanto, ai fini della soggezione contributiva, non è sufficiente l’ubicazione degli immobili nel perimetro di contribuenza, ma occorre che gli stessi abbiano o possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall’esecuzione delle opere di bonifica (C. Cass. n. 7511/1993). Con la sentenza n. 9857/1996, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definito il principio secondo cui, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un vantaggio fondiario ossia un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione che si traduce in una qualità del fondo (Comm. Trib. Reg. Umbria n. 12/2005, n.67/2005, Comm. Trib. Reg. Campania n.71/2005, Comm. Trib. Reg. Toscana n.51/2005). Il vantaggio fondiario (C. Cass. n.4144/1996) può essere anche di tipo generale, quando riguarda un insieme rilevante di immobili ciascuno dei quali ricava un beneficio dall’opera consortile, ma non può essere generico, altrimenti si perderebbe l’inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Secondo la giurisprudenza dominante, ai fini della legittima imposizione contributiva, non assume rilevanza il beneficio complessivo derivato dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica, né il miglioramento complessivo dell’igiene e dell’assetto territoriale. Mentre, assume rilevanza la sussistenza di un rapporto causale tra le opere di bonifica e l’incremento di valore dell’immobile in relazione al quale il Consorzio pretende il contributo.
E’, ormai, noto ed indiscusso il fatto che il contributo consortile ha natura non sinallagmatica, in quanto non sussiste alcun rapporto contrattuale tra le parti in forza del quale ciascuna possa pretendere dall’altra una prestazione avente carattere di corrispettivo. La natura del contributo è invece para – commutativa. Ciò comporta che, il contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando, in forza dell’opera di bonifica, si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e diretto, richiesto ex lege, che migliora la qualità ed incrementa il valore del terreno inserito nel comprensorio consortile (Comm. Trib. Prov. Matera n.304/2003).
Esistono sentenze come quella emessa dalla Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna n.72/2007 secondo cui, anche in particolari regioni ove l’intervento di bonifica è stato imponente, i Consorzi debbono, comunque, fornire la prova dell’utilità conseguita dai fondi per effetto dell’attività di bonifica, perché se è vero che alcuni di essi ne hanno tratto beneficio, può essere altrettanto vero che altri, per via della loro particolare ubicazione, non ne abbiano avuto beneficio alcuno.
Sin dall’anno 1984, la Suprema Corte con la sentenza n.877 pronunciata a Sezioni Unite, ha affermato la necessità della prova del vantaggio in derivazione causale con l’opera di bonifica e che non è sufficiente la mera inclusione di un immobile nel territorio appartenente al comprensorio perché si possa presumere il beneficio in favore del contribuente, richiesto dall’art. 860 c.c. e dall’art. 10 del R.D.13.02.33, n. 215 (cfr. inoltre C. Cass. n.2990/79, n.19509/2004 e n.18415/2005, Comm. Trib. Reg. Lazio n. 57/2005). La stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n.66/1992, nel riferirsi proprio alla Regione Emilia Romagna, ha affermato che “la classificazione dell’intero territorio regionale come area di bonifica non comporta di per sé una generalizzata sottoposizione del predetto territorio ai vincoli di bonifica e, inoltre, non pregiudica affatto il principio che tali vincoli siano imposti soltanto in dipendenza di un bisogno effettivo di riassetto del territorio considerato e che i contributi siano richiesti ai privati soltanto in ragione dei benefici da essi conseguiti per effetto delle opere di bonifica”.
Alla luce di quanto sopra, la pretesa impositiva del Consorzio diviene illegittima (e pertanto contestabile dal contribuente nanti la Commissione Tributaria Provinciale competente con ricorso tributario ex art.18 e ss. del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546) nel momento in cui quest’ultimo non riesca ad assolvere il proprio onere probatorio, consistente nella dimostrazione dell’esistenza del beneficio fondiario specifico e diretto in favore delle proprietà consorziate e della sua derivazione causale dall’attività consortile.
RICHIAMATI ALTRESI'

la Sentenza della Corte di Cassazione n.2241 del 06.02.2015 per la quale: <<...in tema di contributi di bonifica, qualora l’ente impositore dimostri la comprensione dell’immobile nel « perimetro di contribuenza », e la relativa valutazione nell'ambito di un « piano di classifica », grava sul contribuente l'onere di contestare la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in mancanza, invece, di «perimetro di contribuenza », o in caso di mancata valutazione dell'immobile nel «piano di classifica», grava sul consorzio l'onere di provare la qualità, in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici, irrilevante essendo il «catasto consortile », avente mere finalità repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il «piano di classifica» se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654-12; sez. un. n. 11722-10).
<<Tale indirizzo - seguito da moltissime altre decisioni - muove dalla constatazione che il presupposto dell’obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi degli art. 860 c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, dal vantaggio diretto ed immediato per il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile (v. ancora Cass. n. 4671-12; n. 17066-10, nonché infine Cass. n. 13176-14). Cosicché, quando la cartella esattoriale sia motivata con riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la prova contraria.>>
<<Tuttavia il presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica contestazione del piano di classifica. Contestazione che può afferire sia al merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di opera eseguita. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto (come qui erroneamente paventato dal Consorzio in sede di controricorso), ma per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v. Sez. un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10)...dal ricorso emerge che il consorziato aveva fin dall'inizio eccepito giustappunto l'illegittimità del piano di classifica, sull'essenziale presupposto che esso non era stato preceduto dalla predisposizione di un piano generale di bonifica...E' opportuno aggiungere che il piano di classifica può certamente evidenziare l'avvenuto compimento di opere non previamente definite dalle linee di intervento della bonifica generale, le quali si siano rese necessarie per la salvaguardia del miglioramento fondiario. E in tal senso il piano di classifica può supplire alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica. Tuttavia, in questo caso, è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente, della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato.>>.

RILEVATO

- Che i piani di classifica ed i relativi allegati concorrono a delimitare un Perimetro di Contribuenza che coincide, pressochè indiscriminatamente, con l’intera estensione territoriale dei comprensori di bonifica e non individua con precisione le aree soggette al tributo in quanto interessate dall’attività di bonifica, circostanza per la quale si ha motivo di ritenere che detti piani non rispecchino fedelmente il criterio della “effettività del beneficio” normativamente imposto. Tale considerazione appare vieppiù fondata ove si considerino i piani di classifica di altre regioni d’Italia, ove nell’ambito territoriale di pertinenza risultano evidenziate le aree escluse dal perimetro di contribuenza, le aree interessate solo relativamente ai terreni, le aree dei centri urbani per i quali, immobile per immobile, si verifica l’allacciamento alla rete fognante.
- Che, ancora, i Piani di Contribuenza, lungi dall’essere stati individuati <<di concerto>> (vale a dire, “unitamente”) con i Comuni, hanno, di fatto, avuto quale unico autore “Agriconsulting Srl” e ciò in virtù della determinazione commissariale che, attraverso l’assegnazione di un termine ristrettissimo a fronte della complessità delle indagini indispensabili per valutare la bontà del Piano,  hanno “creato” una fattispecie di “silenzio assenso” non prevista normativamente ma introdotta attraverso il richiamo, in analogia, della previsione di cui all’art. 16, c. 5°, L. R. 20/2001.
- che tale anzidetta disposizione, relativa all’approvazione dei P.U.E. (Piani Urbanistici Esecutivi destinati a dare applicazione ai P.U.G – Piani Urbanistici Generali), costituisce parte di una previsione normativa complessa (“Norme generali di governo e uso del territorio”) in cui l’Ente Locale, impegnato nella pianificazione urbanistica, avvia un procedimento amministrativo cui concorrono, in una dialettica di confronto, controlli e con un garantistico sistema di pubblicità,  la Regione ed i cittadini interessati.
- che nella fattispecie in esame, dunque, non si potevano ravvisare né i presupposti per un’analogia legis né quelli per un’analogia iuris e l’operato del Commissario, che si porge come impropria operazione ermeneutica, dissimula, in realtà, un’erronea operazione di superamento di una lacuna legislativa (mancata previsione dei termini da assegnare ai Comuni ed ai contribuenti interessati per la proposizione di osservazioni) attraverso un provvedimento solo formalmente amministrativo ma in sostanza “normativo”, che non può, peraltro, valere a superare l’illegittima unilaterale predisposizione di Piani di Contribuenza per i quali la Legge Regionale n.4/2003 imponeva la “concertazione” con i Comuni interessati.

TUTTO CIO' PREMESSO, RITENUTO E CONSIDERATO

SI CHIEDE
Al Signor Presidente della Regione Puglia Michele EMILIANO,
Al Signor Presidente della Commissione d'Inchiesta sui Consorzi della Regione Puglia,
Ai Signori Assessori Componenti la Giunta della Regione Puglia,
Ai Signori Capigruppo del Consiglio Regionale della Regione Puglia
1) di DISPORRE IMMEDIATAMENTE la sospensione delle ingiuzioni di pagamento per la riscossione del contributo di bonifica per terreni e fabbricati codice 630 ed opere irrigue 648, per quanto illogica, illegittima ed immotivata riscossione di pagamento e per tutte le cause sub esposte in narrativa;
2) DI VERIFICARE se l'incarico di affidamento diretto del Commissario Straordinario Dott. Giuseppantonio Stanco alla SO.G.E.T. S.P.A. con sede in Via Venezia n° 49 65121 – Pescara (PE) sia avvenuto legittimamente e nel rispetto delle procedure di gara così come previste dalla legge;
3) DI VERIFICARE se la SO.G.E.T. S.P.A. con sede in Via Venezia n° 49 65121 – Pescara (PE) alla luce di quanto sub esposto, sia stata legittimamente autorizzata alla riscossione coattiva per le partite insolute, dopo la notifica del sollecito, per un importo inferiore ad euro 50;
4)  DI VERIFICARE se la SO.G.E.T. S.P.A. con sede in Via Venezia n° 49 65121 – Pescara (PE) sia autorizzata alla riscossione coattiva per le partite insolute relativamente alle opere irrigue codice 0648;
5) DI VERIFICARE se la delibera n. 154/2016 relativa all'integrazione del programma annuale dei lavori pubblici dell'anno 2014, sia LEGITTIMA o meramente giustificativa della esistenza in vita del ruolo 2014 senza una vera titolarità giuridica.
6) di DISPORRE URGENTEMENTE l'apertura di un tavolo di concertazione al fine di addivenire ad un bonario componimento delle vicenda e cautelativamente evitare il ricorso legittimo nelle sedi giudiziarie penali, civili e tributarie opportune.

ULTERIORMENTE
1)      se ritengano necessario un approfondimento istruttorio al fine di verificare la piena legittimità della costituzione dei Consorzi e del contributo da essi imposto;
2)      se, anche sulla base del quadro giuridico, normativo e giurisprudenziale sopra descritto e viste le implicazioni economiche per l'Ente e/o per i cittadini della contribuzione prevista, ritengano pienamente legittimi la costituzione del Consorzio Ugento li Foggi e del Consorzio Arneo ed il contributo richiesto;
3)      se il Commissario Straordinario dott. Stanco contemporaneamente alla comunicazione della determinazione non revocabile di rimettere il mandato aveva competenza e potere di inoltrare gli avvisi di sollecito di pagamento ai consorziati
4)      se i Consorzi di Bonifica, in quanto Enti Pubblici Economici non Commerciali, siano autorizzati all’emissione di ingiunzioni, nella specie, per il tramite della Società Agriconsulting srl e del Concessionario Società SO.G.E.T. SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.P.A. con sede in Via Venezia n° 49, 65121 – Pescara (PE);
5)      se l'odierno Commissario Straordinario di un Ente Pubblico Economico non Commerciale in regime di prorogatio sia autorizzato all’emissione di ingiunzioni;
6)      quali azioni intendano adottare anche all’esito delle verifiche e degli accertamenti necessari per evadere le richieste ed i quesiti di cui ai punti precedenti.

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA ED URGENTE
Nella denegata ipotesi di mancanza di risposta scritta immediata ed urgente ,ci si riserva di inviare il presente atto, per quanto di competenza, anche alle sedi ANAC e CORTE DEI CONTI per gli opportuni controlli in merito.

Il presente atto si ritiene letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte dai Sindaci in qualità di legali rappresentanti dei Comuni sub elencati nonchè dalle Associazioni dei Consumatori così come indicate in epigrafe.

Lecce  28.07.2016




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