Al Signor
Presidente
della Regione Puglia Michele
Emiliano
Ai Signori
Capigruppo
del Consiglio Regionale della
Puglia
Ai Signori
Assessori
Componenti la Giunta Regionale
della Puglia
Al Signor
Presidente della Commissione
d’Inchiesta
sui Consorzi di Bonifica
ESPOSTO
CON
RICHIESTA D' IMMEDIATA SOSPENSIONE DELLE INGIUZIONI DI PAGAMENTO E RISPOSTA
SCRITTA
OGGETTO:
Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, Consorzio di Bonifica Arneo: Esposto con
richiesta di risposta scritta ed immediata sospensione delle ingiuzioni di
pagamento notificate ai cittadini pugliesi per mancata riscossione del
contributo di bonifica terreni e fabbricati 2014 ed opere irrigue 2012
I
Sindaci dei Comuni di CUTROFIANO,
COLLEPASSO, RUFFANO, PARABITA, TUGLIE, NEVIANO, ALEZIO, TAVIANO, MONTESANO
SALENTINO, SANTA CESAREA TERME, ARADEO, SOLETO, STERNATIA, BOTRUGNO, NOCIGLIA,
NARDO', MINERVINO DI LECCE tutti in PROVINCIA DI LECCE e le Associazioni
dei Consumatori: LEGA CONSUMATORI Puglia,
in persona del suo Responsabile Regionale, sig. Abramo Zecca, con sede in 73045
Leverano (LE) alla via Fontana n.56; ALTROCONSUMO,
in persona del suo Segretario Generale, Sig.ra Luisa Crisigiovanni, con sede in
20159 Milano alla via Valassina n.22, ADICONSUM - Sede Provinciale, in persona
del suo legale rappresentante p.t., Sig. Lucio Paolo Guida, con sede in 73100
Lecce su Viale della Libertà 79, ADOC Puglia, in persona del suo Presidente,
Sig. Giuseppe Salamon, con sede in 70125 Bari, Corso De Gasperi Alcide n. 270/A, LA VOCE DEL CITTADINO in persona del
suo legale rappresentante sig. Brancasi Giuseppe con sede in San Vito dei
Normanni, significano e sottoscrivono quanto segue:
In data 26.07.2016 i Sindaci
dei Comuni sub indicati di concerto con le Associazioni dei Consumatori, conseguentemente
alla riunione tenutasi in Cutrofiano (LE) nella sala consiliare dello stesso
Comune, al solo scopo di tutelare i propri cittadini ed associati, hanno a maggioranza dato corso a tale Esposto
allo scopo di sollecitare le autorità interessate alla risoluzione dell'annosa
questione riguardante la notifica delle ingiunzioni di pagamento pervenute per
la mancata riscossione del contributo per opere di bonifica di terreni e
fabbricati 2014 ed opere irrigue 2012.
Durante siffatto
consesso è emerso:
che con Delibera Commissariale 351/2015, veniva
concesso con affidamento diretto
alla SOGET Spa con sede in Pescara alla via Venezia n.49 la riscossione del
contributo di bonifica codice 630 per l'anno 2014 (senza riferimento alcuno
alla riscossione opere irrigue 2012
codice 0648)
che la Convenzione tra
SOGET Spa ed i Consorzi di Bonifica Arneo e Ugento Li Foggi al punto B.
SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA paragr.1. INGIUNZIONE FISCALE... prevedeva che
la SOGET Spa non desse corso alla riscossione coattiva per le partite insolute,
dopo la notifica del sollecito, di importo inferiore a 50
euro
che nella Delibera Commissariale 154/2016 - avente
ad oggetto la
rettifica ed integrazioni del programma annuale dei lavori pubblici
dell'anno 2014 - in data 1 luglio 2016 veniva approvata una modifica del programma annuale del 2014 per ulteriori interventi con un
importo pari ad 1.615.238,00
PREMESSO
CHE
- Il Consorzio di Bonifica "
Ugento e Li Foggi " costituito con DPR 5-3-1958, a seguito di fusione dei
Consorzi "Mammalie-Rotta-Capozza-Pali " costituito con DPR del
3-7-1957 e " Paludi Li Foggi " con DPR 30-7-1952 ed ampliato con DPR
13-3-1963, DPR 8-10-1969 e DPRP 27-1-1976 e con delibera della Giunta Regionale
n. 4788 del 30-5-1980 e il Consorzio speciale per
la di Bonifica di Arneo costituito con R.D. n. 1742 del 14/04/1927, successivamente
ampliato nel 1971 con D.P.R. n. 836 del 5 marzo e con Delibere della Giunta
Regionale n. 4785 e n. 4788 del 30 maggio 1980, assumendo anche la competenza
territoriale sull’ex Comprensorio di bonifica denominato "Agro Brindisino"
, sono Enti di Diritto Pubblico Economico.
-
Esplicano funzioni e compiti che rivengono dal Regio Decreto n.215, in data
13.2.1933 (Legge Serpieri), dall'art.862 del Codice civile e dalla legge
regionale n.54, emanata nel 1980. I suddetti Consorzi svolgono una funzione
pubblica con l'affidamento in concessione di opere ricadenti nel comprensorio,
progettate e realizzate dagli stessi Enti, con finanziamenti regionali o statali.
In particolare, provvedono alla tutela del territorio e delle acque, alla
difesa del suolo, all'irrigazione nell'ambito del comprensorio classificato di
bonifica, alla salvaguardia dell'ambiente naturale e a fornire adeguata assistenza
tecnica e amministrativa ai consorziati.
- La competenza in tema
di bonifica, prima statale, è stata oggetto di trasferimento nella potestà
delle Regioni ad opera del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 1114, che ha
trasferito alle Regioni a statuto ordinario le funzioni riguardanti la bonifica
integrale e montana, la classificazione e declassificazione dei comprensori di
seconda categoria, e poi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 61615, che ha più
massicciamente trasferito alle Regioni la gestione sistematica e programmatica
del territorio e delle sue risorse.
PREMESSO
INOLTRE CHE
- La prolifica produzione
legislativa regionale, seguita al citato trasferimento della competenza sulla
gestione del territorio dallo Stato alle Regioni, ha introdotto elementi di
ulteriore novità nel panorama dei contributi consortili.
- L’art. 16 della
Legge Regionale n. 04 del 07/03/2003(pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia dell’11 marzo 2003) ha dettato nuove disposizioni per il
contenimento della spesa dei Consorzi di bonifica. In base a tale norma:
1. I Consorzi operanti
nel territorio pugliese, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, dovevano operare variazioni al proprio bilancio, prevedendo l’abbattimento
del 30% della spesa corrente e riducendo, proporzionalmente, gli oneri di contribuenza;
2. I Consorzi dovevano
adottare gli atti necessari alla riorganizzazione delle proprie
funzioni, operando la ricognizione delle unità lavorative, con una dettagliata
relazione su compiti ed obiettivi delle stesse unità, singole ed operative, individuate;
3. Infine i Consorzi di
bonifica, con in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente
al 1° gennaio 2000, erano obbligati
a riformulare gli stessi, rapportando gli oneri agli effettivi benefici
derivanti dalle opere pubbliche di bonifica. Il piano doveva stabilire i
parametri per la quantificazione dei benefici e determinare l'indice di
contribuenza di ciascun immobile.
- In tal senso,
peraltro, circa la correlazione diretta tra imposizione ed effettivi benefici,
la normativa si è adeguata alla costante giurisprudenza della Corte di
Cassazione, anche a Sezioni Unite (sentenza n. 9493 del 23/09/1998) e Sez.
Tributaria (sentenza n. 7240 del 12/05/2003).
- La riformulazione
del piano di contribuenza doveva avvenire di concerto con i Comuni nel cui
ambito ricadevano le opere, le strutture, i lavori di manutenzione del
territorio e di regimazione delle acque.
- I Consorzi di
bonifica erano tenuti a depositare gli ultimi tre bilanci consuntivi, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge e, se non vi avessero
provveduto, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, doveva
provvedere alla nomina di un Commissario ad acta per assicurarne
l'adempimento.
La successiva ed
IMPORTANTE Legge Regionale n. 19 del 25/08/2003, in particolare l’art.
15 aveva stabilito:
1) un incremento di stanziamenti di
euro 7 milioni 500 mila, quale concorso regionale nelle spese consortili in
considerazione dei mancati introiti dei Consorzi di bonifica a seguito di
quanto disposto dal succitato art. 16;
2) l’erogazione del
suddetto finanziamento, in proporzione ai minori introiti subiti in
relazione alla contribuenza, a titolo di anticipazione, subordinata alla
presentazione da parte dei Consorzi di bonifica dei conti consuntivi relativi
agli esercizi finanziari 2002 e precedenti;
3) l’obbligo per i
Consorzi di presentare, entro e non oltre il termine perentorio del 31 ottobre
2003, i nuovi piani di contribuenza, ai sensi del succitato art. 16 ed in
applicazione della successiva delibera esplicativa adottata dalla Giunta
Regionale. Il suddetto termine del 31/10/2003 veniva poi prorogato
eccezionalmente di trenta giorni, sino al 30/11/2003, come confermato
dall’Assessore Regionale all’Agricoltura Nino Marmo;
4) Qualora i Consorzi
di bonifica non avessero ottemperato a quanto sopra esposto, il Presidente
della Giunta Regionale avrebbe dovuto disporre, con proprio provvedimento e
su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, lo scioglimento degli organi
amministrativi e la nomina di un Commissario presso l’ente inadempiente (art.
15, quarto comma, cit.).
5) la restituzione
da parte dei Consorzi di bonifica delle somme anticipate dalla Regione Puglia:
ad avvenuta riscossione dei futuri nuovi ruoli, da emettere sulla base di piani
di contribuenza approvati preventivamente e così come previsti dall'articolo 16
della l.r. 4/2003.
- Scaduto il termine di
proroga del 30/11/2003, gli
Organi regionali sopra citati DOVEVANO
immediatamente Commissariare i Consorzi di bonifica inadempienti, che
non avessero presentato il nuovo piano di
contribuenza di concerto con i Comuni di propria competenza.
- Con nota prot. n.
28/1792/SP dell’01 agosto 2003, infatti, l’Assessorato all’Agricoltura –
Ufficio Bonifiche della Regione Puglia – imponeva ai Consorzi di far luogo alla immediata sospensione delle cartelle esattoriali 2003, con, in caso
contrario, avvio della procedura di commissariamento;
- Con successiva nota n. 28/197 del 28/01/2004, indirizzata ai Presidenti
dei Consorzi di bonifica, lo stesso Assessore all’Agricoltura, scriveva: “in relazione alle numerose segnalazioni da
parte di Sindaci dei Comuni ricadenti nei comprensori dei Consorzi, della
sottoposizione al concerto dei piani attualmente vigenti, che risultano essere,
peraltro, provvisori, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 16 del
R.D. 215/1933 e dell’art. 10 L.R. n. 54/80, si diffidano i Consorzi in
indirizzo, nelle more della riformulazione ed approvazione dei citati piani
(art. 35 L.R. n.54/88), dall’emettere cartelle esattoriali afferenti il tributo
630 per l’anno 2003 e successivi”.
- Il Consorzio di
Bonifica Ugento Li Foggi, in ossequio al combinato disposto della Legge Reg.
4/2003 e della Legge Reg. 19/2003, ha proceduto a redigere il nuovo Piano di
Classifica approvato:
a) dal Consiglio dei
delegati con deliberazione n. 8 del 30 ottobre 2003;
b) dalla Giunta Regionale
con deliberazione n. 820 del 3 giugno 2004;
c) dal Consiglio Regionale
con deliberazione n. 183 del 27 luglio 2004.
- Anche il Consorzio di
Bonifica Arneo, in ossequio al combinato disposto della Legge Reg. 4/2003 e
della Legge Reg. 19/2003, ha proceduto a redigere il nuovo Piano di Classifica
approvato:
a) dal Consiglio dei delegati con
deliberazione n. 5 del 29/10/2003;
b) dalla Giunta
Regionale con deliberazione n. 821 del 03/06/2004;
c) dal
Consiglio Regionale con deliberazione n. 184 del 27/07/2004.
- Avverso la
deliberazione consortile e le citate deliberazioni regionali, diversi Comuni
ricadenti nel comprensorio di bonifica del Consorzio hanno proposto ricorso
dinanzi al TAR Puglia –Lecce che - con sentenze dal n. 2952 al n. 2968 tutte
del 20 aprile 2005 e con sentenza n. 3270 del 25 maggio 2005- ha annullato le deliberazioni
adottate dal Consorzio, dalla Giunta e dal Consiglio Regionale e, conseguentemente, annullato
anche il Piano di Classifica. Le sentenze di annullamento del Piano di
classifica sono state confermate in appello dal Consiglio di Stato. (Cons.
Stato, sez. VI, sentenze dal n. 2038 al n. 2052 tutte del 13 aprile 2006).
- Il primo e principale
effetto dell’annullamento del Piano di classifica è stata la mancata riscossione
dei contributi consortili.
- L’art. 2 della legge
regionale dell’11 agosto 2005, n. 8 ha poi disposto: “La Giunta regionale, per effetto
delle sentenze pronunciate dall’Autorità giudiziaria amministrativa, è
autorizzata alla nomina di un Commissario ad acta, che potrà avvalersi del supporto
tecnico dell’Università, per la riformulazione dei piani di classifica dei
Consorzi di bonifica approvati dal Consiglio regionale.” (comma 1) “Fino
alla data di esecutività dei piani di classifica riformulati, i Consorzi
sospendono le procedure relative alla richiesta all’utenza degli oneri di contribuenza
di cui al codice tributi 630.” (comma 3)
-La Giunta Regionale,
con deliberazione n. 1520 del 02/11/2005, ha così nominato per la riformulazione
dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia
e Ugento Li Foggi l’avv. Ugo Patroni Griffi, Commissario ad acta, che, con nota
del 13 ottobre 2006, ha rassegnato apposita Relazione riportante le risultanze
finali del lavoro svolto in relazione all’incarico affidatogli. Per il
particolare caso del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi, il Commissario ad
acta ha espletato la concertazione con tutti i Comuni del comprensorio in
Ugento, il giorno 21 aprile 2006 ed, in Lecce, nei giorni 26 maggio e 6 giugno
2006. Lo studio condotto dall’avv. Ugo Patroni Griffi non ha avuto alcun
seguito.
- La Regione Puglia, in
esecuzione dell’art. 27 del d.l. n. 244/2007 ha previsto la possibilità per le
Regioni di procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento
fondiario, ha approvato la Legge Regionale n.12 del 21 giugno 2011
dettando una disciplina straordinaria e stabilendo con l’articolo 1: “Al
fine ... omissis ... di consentire, nelle more dell’approvazione della legge di
riforma, l’emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei
Consorzi, il Presidente della Giunta Regionale, al fine di individuare nuovi
perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove
mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può,
entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disporre con decreto e, su conforme deliberazione della Giunta regionale, lo
scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle
consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario
...”(comma 1) “Qualora si proceda, per le ragioni indicate
al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può
essere unico per tutti.” (comma 2)
- La Giunta Regionale,
con deliberazione n. 1483 del 04/07/2011, ha determinato lo scioglimento degli
Organi del Consorzio di Bonifica; ha dichiarato la decadenza degli organi ordinari
e, successivamente, con deliberazione n. 1484, in pari data, ha nominato il
dott. Giuseppantonio Stanco, Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica
Arneo, Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggi. Al Commissario è
stato conferito l’incarico di procedere alla individuazione dei nuovi perimetri
consortili ed alla redazione dei nuovi piani di classifica dei Consorzi
commissariati, provvedendo entro il 31 dicembre 2011, alla ricognizione della
situazione dei Consorzi.
- Per la redazione del
nuovo Piano di classifica del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi il Commissario
straordinario Regionale ha espletato apposita gara ad evidenza pubblica, a
seguito della quale è risultata aggiudicataria l’impresa Agricolsulting S.r.l.,
con sede in Roma, a fronte dell’importo di € 140.415, 87, al netto della
rivalsa Iva, giusto contratto stipulato in data 29 dicembre 2011.
- La Società incaricata
ha completato e consegnato il Piano di Classifica nel rispetto del termine contrattuale.
Con deliberazione n. 124 del 20 aprile 2012 il Commissario straordinario ha
adottato, in via provvisoria, il nuovo Piano di classifica e ne ha disposto la
pubblicazione all’albo del Consorzio, nonché agli albi dei 78 Comuni facenti
parte del comprensorio di bonifica, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 26
aprile sino all’11 maggio. Il Commissario straordinario del Consorzio di
bonifica Ugento Li Foggi con deliberazione n. 277 del 22 ottobre 2011 ha
approvato in via definitiva il Piano di classifica, trasmettendolo alla Regione
per l’adozione delle definitive determinazioni. La Giunta Regionale con
delibera 1149 del 2013 ha approvato, il Piano di classifica ai sensi dell’art.
2 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011.
- Per la redazione del nuovo Piano
di classifica del Consorzio Speciale per la bonifica di Arneo, il Commissario straordinario
Regionale ha espletato apposita gara ad evidenza pubblica, a seguito della
quale è risultata aggiudicataria l’impresa Agriconsulting S.r.l., con sede in
Roma, a
fronte dell’importo di € 112.396,35
oltre IVA, giusto contratto stipulato in data 29 dicembre 2011.
- Il piano è stato
consegnato il 3 aprile 2012 e, successivamente, modificato a seguito di lievi
osservazioni rilevate dai tecnici del Consorzio, per cui la versione definitiva
è stata consegnata il 30 aprile 2012, quindi entro il termine contrattualmente previsto
e, validata, in pari data, dal RUP. Con deliberazione n. 77 del 30.04.2012, il
Commissario straordinario ha adottato, in via provvisoria, il piano di
classifica e ne ha disposto la pubblicazione all’albo del Consorzio nonché agli
albi dei 48 Comuni facenti parte del comprensorio consortile. Nell’avviso di
pubblicazione si evidenziava che gli interessati potevano presentare
osservazioni nel periodo di pubblicazione (15 gg.) e nei 15 giorni successivi,
termine prorogato di ulteriori gg. 10. Il termine assegnato per le osservazioni
non discendeva da previsione normativa ma veniva determinato per analogia con
quanto previsto dall’art. 16 comma 5° L. R. 20/2001. Il Commissario
straordinario del Consorzio di bonifica Arneo con deliberazione n. 197 del
18/10/2012 ha approvato in via definitiva il Piano di classifica,
trasmettendolo alla Regione per l’adozione delle definitive determinazioni. La
Giunta Regionale con delibera 1147 del 2013 ha approvato, il Piano di
classifica ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011.
- La Regione Puglia con
provvedimento 1785 del 06.08.2014 ha individuato e riperimetrato ai sensi
dell’art.2 comma1 della L.R. 4/2012 i comprensori di bonifica
- Per effetto dell’art.
24 L.R. 37 del 01.08.2014 per l’anno 2014 i Consorzi di bonifica Commissariati
sono stati autorizzati a sospendere la riscossione del tributo 630 relativo
agli immobili urbani ricadenti nelle aree comunali ai sensi dell’art. 4 del
dlgs 30 aprile 1992 n.285.
CONSIDERATO
CHE
- ai sensi della
art. 2 della LEGGE REGIONALE 21 giugno 2011, n. 12“Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica:
“Il piano di classifica
degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica,
quali indicati all’articolo 3, stabilisce i parametri per la quantificazione
dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al
piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di
contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che
traggono beneficio dall’attività di bonifica."
- ai sensi dell’Art. 3 LEGGE REGIONALE
21 giugno 2011, n. 12 “Norme
straordinarie per i Consorzi di bonifica:
“I proprietari di beni
immobili, agricoli ed extra-agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che
traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all’articolo 4, dalle opere
pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei
contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e
gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del
Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici
per la manutenzione anche straordinaria e l’esercizio delle opere pubbliche di
bonifica."
- ai sensi dell’art. 3 LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 4
“Nuove norme in materia di bonifica
integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”:
"Il Piano di bonifica individua le linee di
azione per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 e si coordina
agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino
e ai piani stralcio di bacino di cui al d.lgs. 152/ 2006 e s.m.i.. 5. Per
ciascun intervento il Piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità,
specificando la natura pubblica o privata dello stesso. 6. Il Piano di bonifica
individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi
per la loro esecuzione. 7. Il Piano di bonifica ha efficacia dispositiva in
ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo per quanto attiene
alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa
dell’ambiente naturale e all’individuazione degli immobili da salvaguardare."
- ai sensi
dell’art.
18 LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 4“Nuove
norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”
"Per
beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto
dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può
concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire ad
incrementarne o conservarne il relativo valore."
- ai sensi
dell’art.
19 LEGGE REGIONALE 13 marzo 2012, n. 4 “Nuove
norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica”
"Non
sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque, gli
immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che
le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di
bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione,
ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica. Il
contributo per lo scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema
scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di
depurazione è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato".
- ai sensi
dell’art. 16 (Disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di
Bonifica) della L. R. n. 4/2003 <<I Consorzi di bonifica operanti nel
territorio pugliese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, devono operare variazioni al proprio bilancio, prevedendo
l’abbattimento del 30 per cento della spesa corrente e riducendo, proporzionalmente,
gli oneri di contribuenza…I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano
di contribuenza approvato in data antecedente al 1° gennaio 2000 sono obbligati
a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici
derivanti dalle opere pubbliche di
bonifica. Il piano stabilisce i parametri per la quantificazione dei benefici e
determina l’indice di contribuenza di ciascun immobile. La riformulazione del
piano di contribuenza deve avvenire di concerto con i Comuni nel ci ambito
ricadono le opere, le strutture ed i lavori di manutenzione del territorio e di
regimazione delle acque>>
CONSIDERATO INOLTRE
- che il Regio Decreto
215/1933 chiarisce (art. 55) come i consorzi di bonifica NON siano coattivi.
Secondo il medesimo articolo, la costituzione del Consorzio avviene “quando
la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte
del territorio incluso nel perimetro”. Il Ministero (o anche la
regione che la competenza normativa in materia) possono procedere d'ufficio
(art.56) ma solo eccezionalmente "constatata la mancanza di
iniziativa" e riconosciuta "la
necessità e l'urgenza di provvedere a mezzo del Consorzio alla bonifica di un
dato comprensorio";
- che sulla base di
tale Piano di Classifica, nelle scorse settimane sono pervenuti, a tutti i
proprietari di terreni e di fabbricati in area urbana ed extra-urbana e dai
gestori del servizio idro-potabile che si trovino nel territorio regionale
soggetto a bonifica, gli avvisi di pagamento per il contributo di bonifica 2014
e servizio irriguo 2012;
- che la deliberazione
n. 1484 adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del 4 luglio 2011, affidava
al dott. Giuseppantonio STANCO le funzioni di Commissario Straordinario Unico
ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l.r. n. 12 del 21 giugno 2011, con i
compiti e le attribuzioni previsti dalla stessa legge nonché dalle
deliberazioni di Giunta indicate;
- che il decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 701 del 4 luglio 2011, nominava il dott. Giuseppantonio STANCO, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 12 del 21 giugno 2011,
Commissario straordinario Unico del Consorzio speciale per la bonifica
dell’Arneo, del Consorzio di bonifica Stornara e Tara, del Consorzio di
bonifica Terre d’Apulia e del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi;
- che il decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 1129 del 29/12/2011, PROROGAVA, ai sensi
del comma 8 dell’art. 1 della legge regionale n. 12 del 21/06/2011, fino al 31 dicembre 2012,
al dott. Giuseppantonio STANCO, l’incarico di Commissario Straordinario Unico
del Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo, del Consorzio di bonifica
Stornara e Tara, del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia e del Consorzio di
bonifica Ugento Li Foggi;
- che il decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 24 del 23/01/2013, PROROGAVA, ai sensi
comma 1 dell’art. 36 della legge regionale n. 45 del 28/12/2012, fino al 31 dicembre 2013, al
dott. Giuseppantonio STANCO l’incarico di Commissario straordinario unico del
Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo, del Consorzio di bonifica
Stornara e Tara, del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia e del Consorzio di
bonifica Ugento Li Foggi;
- che il decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 21/01/2014, PROROGAVA ai sensi
comma 4 dell’art. 42 della legge regionale n. 45 del 30/12/2013, fino al 31 dicembre 2014, al
dott. Giuseppantonio STANCO l’incarico di Commissario straordinario unico del
Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo, del Consorzio di bonifica
Stornara e Tara, del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia e del Consorzio di
bonifica Ugento Li Foggi;
-che il comma 4
dell’art. 7 della Legge Regionale n. 52 del 23/12/2014, prevedeva: “In deroga a quanto disposto dal comma 8
dell’articolo 1 della l.r. 12/2011, il Presidente della Giunta regionale, per
le finalità indicate dal comma 3 del medesimo articolo 1, può prorogare
l’attività del Commissario straordinario regionale, nominato ai sensi dei commi
1 e 2 dell’articolo 3, della l.r. 12/2011, per un ulteriore termine massimo di
dodici mesi”;
-che il decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 20/01/2015, PROROGAVA, ai sensi
comma 4 dell’art. 7 della legge regionale n. 52 del 23/12/2014, fino al 31 dicembre 2015, al
dott. Giuseppantonio STANCO l’incarico di Commissario Straordinario Unico del
Consorzio speciale per la bonifica dell’Arneo, del Consorzio di bonifica Stornara
e Tara, del Consorzio di bonifica Terre d’Apulia e del Consorzio di bonifica
Ugento Li Foggi;
- che con la nota
assunta a protocollo del Gabinetto della Presidenza AOO-021 n. 0004669 del 3/9/2015,
il Commissario Stanco COMUNICAVA la sua determinazione non revocabile di
rimettere il mandato di Commissario Unico dei Consorzi di bonifica di Arneo,
Stornara e Tara, Terre d’Apulia e Ugento Li Foggi;
- LA "CONTEMPORANEITA'" tra la comunicazione del
Commissario Stanco della determinazione non revocabile di rimettere il mandato e
l’inoltro ai Consorziati degli avvisi di sollecito di pagamento
RITENUTO CHE
- I Consorzi di bonifica sono Enti Pubblici Economici
Non Commerciali con personalità giuridica pubblica. L’articolo 17, comma 1,
del D.Lgs. n. 46/1999 sul riordino della disciplina della riscossione mediante
ruolo, modificato dal D.L. n. 138/2002, stabilisce che “si effettua mediante ruolo la
riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui
redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi
quelli economici”.
- con Delibera
Commissariale 351/2015 si dava incarico, con affidamento diretto alla SOGET Spa con sede in Pescara alla via
Venezia n.49, alla riscossione del contributo per opere di bonifica terreni e
fabbricati codice 630 relativo all'esercizio anno 2014, senza riferimento
alcuno, alle opere irrigue 2012 codice 0648
- i rapporti tra il Consorzio e la SOGET spa ed i
rispettivi impegni venivano regolati da quanto riportato nella menzionata Comunicazione/Convenzione
di cui n. prot. 21438/2015 in data 27/11/2015 espressamente approvati e parte
integrante del deliberato commissariale anzidetto;
- nella suddetta Comunicazione n. prot. 21438 del 27.11.2015
si prevedeva - al punto B. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA paragr. 1.
INGIUZIONE FISCALE - che la SOGET Spa non avrebbe dato corso alla riscossione
coattiva per le partite insolute, dopo la
notifica del sollecito, per importi inferiori ad euro 50;
- con Delibera
Commissariale 154/2016 - avente ad oggetto
la rettifica ed integrazioni del programma annuale dei lavori pubblici dell'anno
2014 - in data 01 luglio 2016 nella sede del Consorzio Arneo in Nardò, veniva
approvata la modifica del programma annuale del 2014 per ulteriori interventi per un importo di 1.615.238,00;
- nella Delibera sub detta, in analogia con quanto
previsto dalle precedenti deliberazioni commissariali ed orientamenti esaminati
per emissione ruoli anno 2014, veniva privilegiata su un importo totale pari ad
euro 3.124.635,00, una quota pari al 55% per opere di bonifica cioè euro
1.718.549,00 ed una IMPORTANTE QUOTA di euro 1.406.085,00 pari al 45% destinata
ancora una volta a pseudo spese di funzionamento del Consorzio;
- con la Delibera sub detta in considerazione del
finanziamento concesso dalla Regione ed anche in relazione al minore importo
del ruolo emesso, si PREVEDEVA A
POSTERIORI UNA MODIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 nel cui specchietto si riportavano opere che "RESTANO DA
ESEGUIRE COME DA PROGRAMMA” pari al 45,28 % e cioè euro
1.086.618,00, quasi L'INTERA QUOTA DESTINATA A COPRIRE LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO
- nella Delibera sub detta si riportavano, nello
specchietto riassuntivo, NUOVI INTERVENTI DA INSERIRE NEL
PROGRAMMA 2014 pari al 22,03% euro 528.620,00;
- nella Delibera
sub detta NON POSSONO ESSERE PREVISTI
NUOVI INTERVENTI DA INSERIRE NEL PROGRAMMA 2014, atteso che ad un bilancio già
consuntivato non possono essere apportate modifiche solo PER GIUSTIFICARE LA
ESISTENZA IN VITA DI QUEL RUOLO 2014;
- L’elenco delle opere da realizzare con i proventi del
ruolo 2014 - nella Delibera sub detta e definite "OPERE PUBBLICHE DI
BONIFICA" - riporta interventi di manutenzione
ORDINARIA che rientrano tra le spese di funzionamento dell'ENTE, non
già e come è previsto per le Opere Pubbliche di Bonifica (Spese Straordinarie.
Es: Costruzione di nuovi canali) fra le spese di INVESTIMENTO;
- nella Delibera sub detta, sussiste una illegittimità di fondo: L'
ENTRATA PREVISTA DALLA RUSCOSSIONE DEL TRIBUTO, RISULTA MAGGIORE DELLA SPESA:
CIO’ NON E’ ASSOLUTAMENTE POSSIBILE, in barba a tutte le regole basilari di
bilancio. Quindi: il ruolo SE LEGITTIMAMENTE EMESSO, doveva essere
commisurato alle spese previste in bilancio ed impegnate alla fine
dell'esercizio.
RITENUTO
INOLTRE CHE
in merito alla
legittimità del contributo dovuto ai Consorzi di Bonifica esiste ampia giurisprudenza
e
RICHIAMATI
a tal riguardo, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti indirizzi e le seguenti
massime giurisprudenziali:
- la prova dell’esistenza di un beneficio generico risulta irrilevante
quale giustificazione della pretesa contributiva consortile (C. Cass.
n.8960/96).
Infatti, la
giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale (Sez. Un.
n. 1501/1988; C. Cass. Sez. Un. n. 1396/1993; Sez. I n. 7754/1997; Sez. Un. n.
9493/1998 C. Cass. n.4337/2002), pur ammettendo la natura tributaria dei
contributi, escludono del tutto la loro equiparabilità alle imposte (Corte
Cost. n.26/1998). Secondo la citata giurisprudenza, il fondamento dei contributi
consortili non è insito nella generica capacità contributiva dei cittadini,
costituente invece la base del prelievo fiscale a sostegno della spesa
pubblica, ma scaturisce esclusivamente dal concreto beneficio conseguito dagli
immobili in forza del servizio erogato dal Consorzio. Pertanto, ai
fini della soggezione contributiva, non è sufficiente l’ubicazione degli
immobili nel perimetro di contribuenza, ma occorre che gli stessi abbiano o
possano potenzialmente conseguire un beneficio particolare dall’esecuzione
delle opere di bonifica (C. Cass. n. 7511/1993). Con la sentenza n.
9857/1996, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha definito il principio
secondo cui, ai fini della contribuenza, gli immobili devono conseguire un
vantaggio fondiario ossia un incremento di valore direttamente riconducibile
alle opere di bonifica ed alla loro manutenzione che si traduce in una qualità
del fondo (Comm. Trib. Reg. Umbria n. 12/2005, n.67/2005, Comm.
Trib. Reg. Campania n.71/2005, Comm. Trib. Reg. Toscana n.51/2005). Il
vantaggio fondiario (C. Cass. n.4144/1996) può essere anche di tipo
generale, quando riguarda un insieme rilevante di immobili ciascuno dei quali
ricava un beneficio dall’opera consortile, ma non può essere generico,
altrimenti si perderebbe l’inerenza al fondo beneficato, la quale è assicurata
soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di
fondi) del vantaggio stesso. Secondo la giurisprudenza dominante, ai
fini della legittima imposizione contributiva, non assume rilevanza il
beneficio complessivo derivato dall’esecuzione di tutte le opere di bonifica,
né il miglioramento complessivo dell’igiene e dell’assetto territoriale. Mentre, assume rilevanza la sussistenza
di un rapporto causale tra le opere di bonifica e l’incremento di valore
dell’immobile in relazione al quale il Consorzio pretende il contributo.
E’, ormai, noto ed
indiscusso il fatto che il contributo consortile ha natura non sinallagmatica,
in quanto non sussiste alcun rapporto contrattuale tra le parti in forza del
quale ciascuna possa pretendere dall’altra una prestazione avente carattere di corrispettivo.
La natura del contributo è invece para – commutativa. Ciò comporta che, il
contributo può essere legittimamente imposto soltanto quando, in forza
dell’opera di bonifica, si sia prodotto quel particolare beneficio specifico e
diretto, richiesto ex lege, che migliora la qualità ed incrementa il valore del
terreno inserito nel comprensorio consortile (Comm.
Trib. Prov. Matera n.304/2003).
Esistono sentenze come
quella emessa dalla Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna n.72/2007 secondo cui, anche
in particolari regioni ove l’intervento di bonifica è stato imponente, i
Consorzi debbono, comunque, fornire la prova dell’utilità conseguita dai fondi
per effetto dell’attività di bonifica, perché se è vero che alcuni di essi ne
hanno tratto beneficio, può essere altrettanto vero che altri, per via della
loro particolare ubicazione, non ne abbiano avuto beneficio alcuno.
Sin dall’anno 1984, la
Suprema Corte con la sentenza n.877 pronunciata a Sezioni Unite, ha
affermato la necessità della prova del vantaggio in derivazione causale con
l’opera di bonifica e che non è sufficiente la mera inclusione di un immobile
nel territorio appartenente al comprensorio perché si possa presumere il
beneficio in favore del contribuente, richiesto dall’art. 860 c.c. e dall’art. 10
del R.D.13.02.33, n. 215 (cfr. inoltre C. Cass. n.2990/79, n.19509/2004
e n.18415/2005, Comm. Trib. Reg. Lazio n. 57/2005). La stessa Corte
Costituzionale, con la sentenza n.66/1992, nel riferirsi proprio alla Regione
Emilia Romagna, ha affermato che “la classificazione dell’intero territorio
regionale come area di bonifica non comporta di per sé una generalizzata
sottoposizione del predetto territorio ai vincoli di bonifica e, inoltre, non
pregiudica affatto il principio che tali vincoli siano imposti soltanto in
dipendenza di un bisogno effettivo di riassetto del territorio considerato e
che i contributi siano richiesti ai privati soltanto in ragione dei benefici da
essi conseguiti per effetto delle opere di bonifica”.
Alla luce di quanto
sopra, la pretesa impositiva del Consorzio diviene illegittima (e pertanto
contestabile dal contribuente nanti la Commissione Tributaria Provinciale
competente con ricorso tributario ex art.18 e ss. del D.Lgs. 31 dicembre 1992
n.546) nel momento in cui quest’ultimo non riesca ad assolvere il proprio onere
probatorio, consistente nella dimostrazione dell’esistenza del beneficio
fondiario specifico e diretto in favore delle proprietà consorziate e della sua
derivazione causale dall’attività consortile.
RICHIAMATI
ALTRESI'
la Sentenza della Corte
di Cassazione n.2241 del 06.02.2015 per la quale: <<...in tema di contributi
di bonifica, qualora l’ente impositore dimostri la comprensione dell’immobile
nel « perimetro di contribuenza », e la relativa valutazione nell'ambito di un
« piano di classifica », grava sul contribuente l'onere di contestare la
legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto; in mancanza, invece, di
«perimetro di contribuenza », o in caso di mancata valutazione dell'immobile
nel «piano di classifica», grava sul consorzio l'onere di provare la qualità,
in capo al contribuente, di proprietario di immobile sito nel comprensorio e il
conseguimento da parte del bene, a causa delle opere eseguite, di concreti
benefici, irrilevante essendo il «catasto consortile », avente mere finalità
repertoriali. Ne consegue che il consorzio, la cui cartella di pagamento sia
stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il «piano di classifica» se
intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere
impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo
onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione
dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al
giudice amministrativo (per tutte, Cass. n. 654-12; sez. un. n.
11722-10).
<<Tale indirizzo
- seguito da moltissime altre decisioni - muove dalla constatazione che il
presupposto dell’obbligo di contribuzione, costituito, ai sensi degli art. 860
c.c. e 10 r.d. 13 febbraio 1933 n. 215, dal vantaggio diretto ed immediato per
il fondo, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del
piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di
intervento consortile (v. ancora Cass. n. 4671-12; n. 17066-10, nonché infine
Cass. n. 13176-14). Cosicché, quando la cartella esattoriale sia motivata con
riferimento a un piano di classifica approvato dalla competente autorità
regionale, nessun onere probatorio aggiuntivo grava sul consorzio circa
l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili
compresi nel piano dalle opere di bonifica, realizzandosi una presunzione iuris
tantum di esistenza del beneficio, superabile dal contribuente mediante la
prova contraria.>>
<<Tuttavia il
presupposto di tale quadro di principi è dato dalla mancata specifica
contestazione del piano di classifica. Contestazione che può afferire sia al
merito della ripartizione, sia alla sua legittimità in ragione del tipo di
opera eseguita. La contestazione specifica del piano, dinanzi al giudice
tributario, serve non per disapplicare un atto presupposto
(come qui erroneamente paventato dal Consorzio in sede di controricorso), ma
per eliminare la rilevanza della presunzione di esistenza del beneficio, e
consentire di procedere, quindi, secondo la normale ripartizione dell’onere
della prova, all'accertamento dell'esistenza dei vantaggi fondiari - immediati
e diretti - derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del
consorziato posti all'interno del perimetro di contribuenza (v. Sez.
un. n. 26009-08, cui adde Cass. n. 17066-10)...dal ricorso emerge che il
consorziato aveva fin dall'inizio eccepito giustappunto l'illegittimità del
piano di classifica, sull'essenziale presupposto che esso non era stato preceduto
dalla predisposizione di un piano generale di bonifica...E' opportuno
aggiungere che il piano di classifica può certamente evidenziare l'avvenuto
compimento di opere non previamente definite dalle linee di intervento della
bonifica generale, le quali si siano rese necessarie per la salvaguardia del
miglioramento fondiario. E in tal senso il piano di classifica può supplire
alla mancata previsione delle medesime opere nel piano generale di bonifica. Tuttavia,
in questo caso, è onere del consorzio fornire la prova, oltre che, ovviamente,
della effettività delle opere eseguite, soprattutto del vantaggio diretto e
specifico che da tali opere sia derivato per il fondo del consorziato.>>.
RILEVATO
- Che i piani di
classifica ed i relativi allegati concorrono a delimitare un Perimetro di Contribuenza che coincide, pressochè indiscriminatamente,
con l’intera estensione territoriale dei comprensori di bonifica e non individua
con precisione le aree soggette al tributo in quanto interessate dall’attività
di bonifica, circostanza per la quale si ha motivo di ritenere che detti piani
non rispecchino fedelmente il criterio della “effettività del beneficio”
normativamente imposto. Tale considerazione appare vieppiù fondata ove si
considerino i piani di classifica di altre regioni d’Italia, ove nell’ambito
territoriale di pertinenza risultano evidenziate le aree escluse dal perimetro
di contribuenza, le aree interessate solo relativamente ai terreni, le aree dei
centri urbani per i quali, immobile per immobile, si verifica l’allacciamento
alla rete fognante.
- Che,
ancora, i Piani di Contribuenza, lungi dall’essere stati individuati <<di concerto>> (vale
a dire, “unitamente”) con i Comuni, hanno, di fatto, avuto quale unico autore “Agriconsulting Srl” e ciò in
virtù della determinazione commissariale che, attraverso l’assegnazione di un
termine ristrettissimo a fronte della complessità delle indagini indispensabili
per valutare la bontà del Piano, hanno
“creato” una fattispecie di “silenzio assenso” non prevista normativamente ma
introdotta attraverso il richiamo, in analogia, della previsione di cui
all’art. 16, c. 5°, L. R. 20/2001.
- che
tale anzidetta disposizione, relativa all’approvazione dei P.U.E. (Piani
Urbanistici Esecutivi destinati a dare applicazione ai P.U.G – Piani
Urbanistici Generali), costituisce parte di una previsione normativa complessa
(“Norme generali di governo e uso del territorio”) in cui l’Ente Locale,
impegnato nella pianificazione urbanistica, avvia un procedimento
amministrativo cui concorrono, in una dialettica di confronto, controlli e con
un garantistico sistema di pubblicità,
la Regione ed i cittadini interessati.
- che
nella fattispecie in esame, dunque, non si potevano ravvisare né i presupposti
per un’analogia legis né quelli per
un’analogia iuris e l’operato del
Commissario, che si porge come impropria operazione ermeneutica, dissimula, in
realtà, un’erronea operazione di superamento di una lacuna legislativa (mancata
previsione dei termini da assegnare ai Comuni ed ai contribuenti interessati
per la proposizione di osservazioni) attraverso un provvedimento solo
formalmente amministrativo ma in sostanza “normativo”, che non può, peraltro,
valere a superare l’illegittima unilaterale predisposizione di Piani di
Contribuenza per i quali la Legge Regionale n.4/2003 imponeva la
“concertazione” con i Comuni interessati.
TUTTO CIO' PREMESSO, RITENUTO E
CONSIDERATO
SI CHIEDE
Al
Signor Presidente della Regione Puglia Michele EMILIANO,
Al
Signor Presidente della Commissione d'Inchiesta sui Consorzi della Regione
Puglia,
Ai
Signori Assessori Componenti la Giunta della Regione Puglia,
Ai
Signori Capigruppo del Consiglio Regionale della Regione Puglia
1) di
DISPORRE IMMEDIATAMENTE la sospensione delle ingiuzioni di pagamento
per la riscossione del contributo di bonifica per terreni e fabbricati codice
630 ed opere irrigue 648, per quanto illogica, illegittima ed immotivata
riscossione di pagamento e per tutte le cause sub esposte in narrativa;
2) DI
VERIFICARE se l'incarico di affidamento
diretto del Commissario Straordinario Dott. Giuseppantonio Stanco alla SO.G.E.T.
S.P.A. con sede in Via Venezia n° 49 65121 – Pescara (PE) sia avvenuto legittimamente
e nel rispetto delle procedure di gara così come previste dalla legge;
3)
DI VERIFICARE se la SO.G.E.T.
S.P.A. con sede in Via Venezia n° 49 65121 – Pescara (PE) alla luce di quanto
sub esposto, sia stata legittimamente autorizzata alla riscossione coattiva per
le partite insolute, dopo la notifica del sollecito, per un importo inferiore
ad euro 50;
4)
DI VERIFICARE se la
SO.G.E.T. S.P.A. con sede in Via Venezia n° 49 65121 – Pescara (PE) sia
autorizzata alla riscossione coattiva per le partite insolute relativamente
alle opere irrigue codice 0648;
5) DI
VERIFICARE se la delibera n. 154/2016 relativa all'integrazione del
programma annuale dei lavori pubblici dell'anno 2014, sia LEGITTIMA o
meramente giustificativa della esistenza in vita del ruolo 2014 senza una vera
titolarità giuridica.
6) di
DISPORRE URGENTEMENTE l'apertura di un tavolo di concertazione al fine
di addivenire ad un bonario componimento delle vicenda e cautelativamente evitare
il ricorso legittimo nelle sedi giudiziarie penali, civili e tributarie
opportune.
ULTERIORMENTE
1)
se
ritengano necessario un approfondimento istruttorio al fine di verificare la
piena legittimità della costituzione dei Consorzi e del contributo da essi
imposto;
2)
se,
anche sulla base del quadro giuridico, normativo e giurisprudenziale sopra
descritto e viste le implicazioni economiche per l'Ente e/o per i cittadini
della contribuzione prevista, ritengano pienamente legittimi la costituzione
del Consorzio Ugento li Foggi e del Consorzio Arneo ed il contributo richiesto;
3)
se
il Commissario Straordinario dott. Stanco contemporaneamente alla
comunicazione della determinazione non revocabile di rimettere il mandato aveva
competenza e potere di inoltrare gli avvisi di sollecito di pagamento ai consorziati
4)
se
i Consorzi di Bonifica, in quanto Enti Pubblici Economici non Commerciali,
siano autorizzati all’emissione di ingiunzioni, nella specie, per il tramite
della Società Agriconsulting srl e del Concessionario Società SO.G.E.T.
SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.P.A. con sede in Via Venezia n° 49,
65121 – Pescara (PE);
5)
se
l'odierno Commissario Straordinario di un Ente Pubblico Economico non Commerciale
in regime di prorogatio sia autorizzato all’emissione di ingiunzioni;
6)
quali
azioni intendano adottare anche all’esito delle verifiche e degli accertamenti
necessari per evadere le richieste ed i quesiti di cui ai punti precedenti.
SI
RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA ED URGENTE
Nella denegata ipotesi
di mancanza di risposta scritta immediata ed urgente ,ci si riserva di
inviare il presente atto, per quanto di competenza, anche alle sedi ANAC e
CORTE DEI CONTI per gli opportuni controlli in merito.
Il presente atto si
ritiene letto, confermato e sottoscritto in ogni sua parte dai Sindaci in qualità
di legali rappresentanti dei Comuni sub elencati nonchè dalle Associazioni dei
Consumatori così come indicate in epigrafe.
Lecce 28.07.2016
Nessun commento:
Posta un commento