La notizia relativa alla mancata
autorizzazione per l’apertura dei ben 19 lidi balneari situati sulla costa nord
di Brindisi non può che suscitare alcune considerazioni in ordine alle
ripercussioni che tale provvedimento avrà non solo sugli operatori del settore
ma anche sui cittadini. Numerosi sono, infatti, coloro i quali hanno già
provveduto a programmare le proprie vacanze in una delle strutture incluse
nella “Black list” con evidenti problemi in ordine al recupero delle somme
eventualmente corrisposte, a titolo di anticipo, ma
soprattutto circa la scelta di un luogo alternativo dove trascorrere l’estate,
vista anche la carenza di lidi privati e spiagge libere con annessi servizi. Il
rispetto delle leggi, specie quando si tratta di tutelare ambiente e sicurezza,
è un obbligo imprescindibile per questo sentiamo il dovere di sostenere
l’azione intrapresa dall’amministrazione comunale di Brindisi. Andiamo oltre,
però, chiedendo che la stessa determinazione l’amministrazione comunale la
manifesti al proprio interno in ordine a quanto di propria competenza. Quanto
sopra lo si traguarda dando l’esempio, rispettando quanto previsto da leggi,
regolamenti ed ordinanze perché non è pensabile che si richiami all’ordine i
privati mentre la parte pubblica possa contravvenire a precisi obblighi
scaricando oneri e disservizi sui cittadini. Allora ci chiediamo se anche
questo anno il Comune di Brindisi intende disattendere l’ordinanza balneare
emessa dalla Regione Puglia, con la complicità degli organi di controllo, più
volte richiamati alle proprie funzioni e mai esercitate in pieno. Nello
specifico, stabilita la durata della stagione balneare dal 1 Maggio al 30
Settembre con obbligo di apertura e fornitura dei servizi dal primo sabato di
Giugno alla prima domenica di Settembre ad oggi nelle residue, cosiddette,
spiagge libere del capoluogo non vi è traccia del benché minimo servizio, obbligatorio,
offerto dall’amministrazione. Partiamo dal servizio di salvamento che può
essere fornito direttamente o in accordo con altri soggetti. In alternativa l’Art.
1 Comma 8 cita “Nelle
spiagge libere destinate alla balneazione, qualora i Comuni non provvedano a
garantire il servizio di salvamento, gli stessi devono predisporre adeguata
segnaletica, da posizionare sulle relative spiagge in luoghi ben visibili,
redatta anche in lingua inglese, francese e tedesca, con la seguente dicitura:
“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO”. Stessa
cosa, dicasi, per l’installazione di servizi igienici, la pulizia accurata
delle spiagge ed il posizionamento dei cestini raccolta rifiuti. Altro aspetto,
grave, non vi è la benché minima attenzione verso le fasce deboli della
popolazione come anziani e diversamente abili per i quali è prevista
l’installazione di pedane per il raggiungimento della battigia. ( Art. 9.
I Comuni costieri hanno l’obbligo, compatibilmente con le esigenze di tutela
ambientale: REGIONE PUGLIA Ordinanza Balneare 4 a ) di assicurare sulle
spiagge libere l’igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti; b) di rendere
perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi
pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare
percorribilità; c) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità delle
spiagge libere e del mare territoriale anche da parte dei soggetti diversamente
abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia e fino al raggiungimento
della stessa, con apposite pedane amovibili; d) di consentire il libero accesso
all’arenile ad intervalli non superiori a 150 m ., qualora vi siano opere di
urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo; lo stesso obbligo grava
su ogni altro Ente titolare di infrastrutture che ostacolano il libero accesso
all’arenile; in tale seconda ipotesi i Comuni dovranno promuovere l’attività
amministrativa finalizzata alla realizzazione degli accessi. e) di istallare
sufficienti ed idonei servizi igienici e di primo soccorso. 11. Sono consentite
forme di collaborazione tra concessionari (singoli o in forma associata) e
comuni sia per la pulizia delle spiagge sia per l’attività di salvamento. Sempre sul fronte della fruibilità della costa, in sicurezza, denunciamo
l’incompatibilità del cantiere avviato sull’area ex Lido Poste con le esigenze
dei bagnanti. Attività che, fermo restando la nostra idea circa l’opportunità
di mantenere l’area pubblica, andavano posticipate al termine della stagione
estiva per evitare disagi ai bagnati ed in ottemperanza dell’ Art. 3 PRESCRIZIONI
SULL’USO DEL DEMANIO MARITTIMO 1. Sulle aree demaniali marittime della costa
pugliese è ASSOLUTAMENTE VIETATO: y) effettuare lavori di straordinaria
manutenzione e/o interventi soggetti a titolo abilitativi di natura edilizia
che interessino opere di difficile rimozione, salvo che l’intervento stesso non
sia finalizzato alla sostituzione di queste ultime con opere di facile
rimozione; durante il periodo di apertura obbligatorio i Comuni possono
autorizzare i soli lavori necessari al ripristino del corretto funzionamento
degli impianti e delle strutture danneggiati a seguito di eventi eccezionali
e/o non prevedibili. Per concludere l’ADOC di Brindisi
auspica che giungano delle risposte da parte dell’amministrazione comunale ma
soprattutto atti concreti perché la funzione di controllore e controllato non
può prevaricare gli interessi della collettività.
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