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giovedì 25 aprile 2013

Mutui prima casa, dal 27 aprile parte Fondo per sospensione rate

                                                        


Dal 27 aprile torna operativo il Fondo di Solidarietà per i mutui prima casa che consente a chi è in difficoltà economiche di sospendere, fino a 18 mesi, il pagamento dell’intera rata del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale. Il Regolamento del Ministero dell’Economia (n.37, 22 febbraio 2013) che riattiva il Fondo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 aprile scorso. Il Fondo è stato rifinanziato dal Decreto “Salva Italia” con 20 milioni di euro.
Operativo da fine 2010, ha consentito sinora la sospensione di circa 6.000 mutui. La sospensione delle rate non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive e viene concessa anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi. In pratica il Fondo, sostenendo i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione,  ripaga alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione della componente di “spread”.
Si stima che il Fondo rifinanziato possa “servire” a 16mila famiglie. Dal 27 aprile 2013 è possibile presentare la domanda di sospensione direttamente presso la banca con la modulistica ufficiale aggiornata, disponibile sia sul sito del MEF (www.dt.tesoro.it) sia sul sito di Consap Spa (www.consap.it). La banca – effettuati gli adempimenti di competenza – inoltra l’istanza a Consap che, verificati i presupposti, rilascia alla banca il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.
Si ricorda che hanno diritto a beneficiare del sostegno soggetti (beneficiari di mutuo) che si trovino in almeno una delle seguenti situazioni:
  • cessazione del rapporto di lavoro (anche parasubordinato) con attualità dello stato di disoccupazione (non dovuta però a risoluzione consensuale, risoluzione per raggiungimento età pensionabile, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
  • morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%.
Queste situazioni devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei 3 anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio. Può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE (reddito annuo) non superiore a 30.000 euro.

Fonte Help consumatori

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