Prot. N. 27/17
Brindisi, il 19 ottobre 2017
Egr. Sig.
a mezzo pec
Commissario Prefettizio Comune di Brindisi
Palazzo di Città
Piazza Matteotti, 1
72100 – BRINDISI
e p.c.
Spett.le
a mezzo pec Ufficio
Tributi del Comune di Brindisi
72100 - BRINDISI
Alla c.a. Dr.ssa Mirella Destino
Spett.le
a
mezzo pec Abaco
S.p.A. – Agenzia di Brindisi
info@pec.concessionario-brindisi.it Via Bastioni S. Giorgio, 25
72100
- BRINDISI
Alla c.a. Dr.ssa Daniela Salice
“Estensione agevolata dei carichi” disposta con
D.L. n. 148/2017
Egr. Sig. Commissario
Prefettizio,
in linea
con le finalità di promozione e di tutela dei diritti dei consumatori, con la
presente questa Associazione intende richiamare la Vs. attenzione sugli ultimi
e recenti interventi legislativi in materia fiscale che interessano una larga
fascia di contribuenti.
Come è
noto, il 13 ottobre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. n. 148
pubblicato sulla G.U. del 16.10.2017, con cui è stata disposta una “estensione della definizione agevolata dei
carichi” (art. 1) o, più semplicemente, la “rottamazione bis” delle cartelle di pagamento.
La
previsione normativa non costituisce di certo una novità, essendo strettamente
connessa con la disciplina di cui al D.L. n. 193/2016 che all’art. 6 ha introdotto
la procedura di “definizione agevolata” dei carichi inclusi in ruoli, affidati
agli agenti di riscossione (Equitalia)
negli anni dal 2000 al 2015.
Giova,
peraltro, ricordare che la sua successiva legge di conversione n. 225/2016 - accogliendo
le istanze di quanti, da più parti, avevano rilevato una disparità di
trattamento dei contribuenti sotto il profilo dei presupposti oggettivi per
l’accesso alla procedura di definizione - ha poi esteso la possibilità di definizione
agevolata anche alle entrate (tra cui quelle di natura tributaria) di Regioni,
Province, Città metropolitane e Comuni. In proposito, va rilevato che il legislatore, pur operando una equiparazione
dei ruoli di riscossione coattiva alle ingiunzioni di pagamento, ha tuttavia tenuto
conto dell'autonomia regolamentare
in materia tributaria di cui godono gli enti locali per effetto dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di talché la sanatoria delle
posizioni oggetto di riscossione coattiva tramite ingiunzione si atteggia come
una facoltà e non come un obbligo.
Ora, venendo
alla normativa (art. 1) contenuta nel recentissimo D.L. n. 148/2017 (che ha
parzialmente modificato ed integrato l’art. 6 D.L. n. 193/2016), è stata
prevista la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli
adempimenti della definizione agevolata introdotta con il D.L. n. 193/2016, di
mettersi in regola con il pagamento del debito tributario o contributivo il cui
recupero sia stato affidato all’agente di riscossione. In particolare, si è
previsto che:
·
il debitore possa effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento
delle rate insolute e scadute a luglio e a settembre 2017, con conseguente riammissione alla rottamazione;
·
il debitore possa essere ammesso alla nuova rottamazione quando la sua precedente istanza di definizione
agevolata sia stata rigettata perché non in regola con il pagamento delle rate
(in scadenza al 31.12.2016) previste da un piano di rateazione in essere al
24.10.2016;
·
il debitore possa essere ammesso
alla definizione agevolata per i carichi
affidati all’agente di riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.
Resta ferma
la previsione di cui all’art. 6 ter
D.L. n. 193/2016, che riconosce agli Enti territoriali la facoltà di stabilire “(…) l’esclusione delle sanzioni relative
alle predette entrate”.
Alla luce
del quadro normativo, così come innovato da ultimo dal D.L. n. 148/2017, è auspicio
di questa Associazione che l’Amministrazione comunale di Brindisi si determini
a valutare positivamente la possibilità di estendere la definizione agevolata ai
contribuenti morosi individuati secondo i parametri innanzi indicati. Non solo.
E’ altresì auspicabile che l’Amministrazione, nei limiti della facoltà
riconosciuta agli Enti locali dalla normativa nazionale, si determini ad
escludere le sanzioni relative alle entrate oggetto di riscossione secondo la
procedura agevolata.
Se per un
verso, l’estensione della procedura di definizione agevolata costituisce una
indubitabile occasione per incassare entrate senza i costi di un recupero
coattivo (con pacifico beneficio per le casse comunali), sotto altro aspetto si
consente ad una generalità di contribuenti - e, soprattutto, a quanti, in
questi anni di crisi economica, si sono trovati nell’impossibilità di ottemperare
ai propri doveri contributivi - di estinguere, finalmente e definitivamente, posizioni
debitorie attraverso il pagamento di rate depurate dalle (mal tollerate)
sanzioni.
Confidando
nella capacità di Codesta Amministrazione di comprendere e anticipare i bisogni
dei cittadini, già colpiti pesantemente da imposte e tributi di ogni tipo e
natura, si resta in attesa di un positivo segnale che ci consenta di ritenere
avviato un percorso verso una fiscalità locale più equa e sostenibile.
Deferenti
ossequi.
Avv.
Maria Rosaria Mazzeo Giuseppe
Zippo
(Avvocatura
ADOC) (Presidente
ADOC Provinciale di Brindisi)
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